Ho acquistato nel 2018 un robot al costo di 150.000 euro per la nostra nuova farmacia ma non ho eseguito l’autocertificazione necessaria per poter usufruire dell’iperammortamento. Ho perso il beneficio fiscale?
L’art. 1, comma 11, della L. 232/2016 sancisce che: “(…) per la fruizione dei benefici (…), l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislativo e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato (…)”
Prescindendo quindi dall’ipotesi di acquisti di beni per oltre 500.000 euro ciascuno [vicenda generalmente non ricorrente nelle farmacie…], per fruire dell’iperammortamento l’impresa è tenuta a produrre – come prevede la disposizione appena riportata – una dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante le caratteristiche del bene e l’avvenuta “interconnessione”, che rappresenta condizione necessaria per poter fruire del beneficio fiscale.
Tale adempimento deve essere soddisfatto entro il termine di chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale l’impresa intende avvalersi dell’agevolazione.
Ricordiamo inoltre che la consegna della perizia o dell’autocertificazione del legale rappresentante e la sua acquisizione da parte dell’impresa dovranno risultare da atto avente data certa [pensiamo, ad esempio, all’invio dei documenti in questione mediante plico raccomandato e senza busta, oppure tramite Pec].
Venendo infine al quesito, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo d’imposta successivo all’“interconnessione” non è dunque di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire dell’iperammortamento.
(andrea raimondo)
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