[…costituire indizi utilizzabili in un accertamento fiscale]
Già nel 2008 le Sezioni Unite (Sent. n. 25.392/2008) affermavano «che lo scritto anonimo può ben costituire l’innesco di attività per l’assunzione di dati conoscitivi”.
Ora, con una recente ordinanza (n. 1348/2019) la V Sezione lo ribadisce “bacchettando” la Commissione Tributaria Regionale che aveva deciso contro l’Agenzia delle Entrate assumendo anche, tra l’altro, che quest’ultima non avesse raggiunto appieno la prova dell’evasione del contribuente accertato.
Precisa in particolare la Suprema Corte: “E’ opportuno, inoltre, evidenziare, con riguardo alle doglianze relative alle affermazioni della CTR in merito all’utilizzo, da parte dell’Agenzia, di uno scritto anonimo, che invece non avrebbe potuto essere posto «alla base di un accertamento induttivo» in assenza di un «riscontro aliunde», che se da una parte la Corte (cfr. Cass. SU Civ. n. 16424/2002) ha affermato l’inutilizzabilità dello scritto anonimo ai fini della prova e del quadro indiziario necessario per atti invasivi, dall’altra la stessa Corte (cfr. Cass. SU Pen. n. 25392/20089, conf. motivazione di Cass. SU Pen n.25393/2008) ha ribadito che lo scritto anonimo può ben costituire l’innesco di attività per l’assunzione di dati conoscitivi; se tale principio ha valore in sede penale, a maggior ragione deve, quindi, trovare applicazione in sede tributaria [sottolineatura nostra].
Anche se la fattispecie esaminata dai giudici riguardava un caso di omessa dichiarazione dei redditi – situazione che ai sensi art. 41 D.P.R. 600/73 autorizza l’ufficio a operare “sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui all’art. 38 [gravità, precisione e concordanza]”, in definitiva sulla base di semplici indizi – non si può non osservare che l’utilizzo di lettere e telefonate anonime [quale comportamento in sé socialmente deprecabile] non dovrebbe in realtà trovare spazio negli accertamenti tributari.
A meno che, s’intende, non si voglia affermare – nel nome magari di quella che ormai è diventata più che una “lotta” un’autentica “guerra” all’evasione – che una vicenda pur sicuramente grave e censurabile sul piano sociale [come appunto l’evasione fiscale], possa/debba essere combattuto con ogni mezzo.
Solo per questa via, infatti, possono/potrebbero godere di una qualche misteriosa legittimazione anche le delazioni anonime e per di più assunte in assenza di ogni ulteriore riscontro, quel che poi in definitiva è proprio quanto i giudici di merito avevano rimproverato all’Agenzia delle Entrate: ma tutto ciò con buona pace del diritto, naturalmente.
(stefano civitareale)
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