Sono titolare di una farmacia rurale e sono in trattativa per acquistarne un’altra vicina, sempre rurale sussidiata, che è anch’essa di proprietà individuale.
Vi chiedo: a quale forma giuridica posso far ricorso per acquistare la nuova farmacia mantenendo quella attuale? E inoltre, se il nuovo acquisto lo effettuo a nome di una società, posso essere io stesso il direttore responsabile della seconda farmacia?
Il titolare individuale di farmacia non può acquisire la titolarità individuale di un altro esercizio, perché – dubitiamo peraltro che qualcuno possa ancora ignorarlo – un farmacista persona fisica può tuttora essere titolare in forma individuale di una sola farmacia, come prescrive l’immarcescibile art. 112 T.U.San.
Si tratta di una norma certamente “storica” che però – specie di questi tempi, e pensiamo in particolare alle due questioni della “titolarità pro quota” e della “doppia assegnazione” – sembra utilizzata dalla giurisprudenza quasi alla bisogna [come un novello deus ex machina…] con richiami a destra e a manca non sempre pertinenti: fatto sta che l’art. 112, necessita tremendamente di essere “storicizzato” e quindi anche sottoposto a una ineludibile seria analisi, pur non facilissima, di tipo ricostruttivo e/o evolutivo, soprattutto con riguardo ai suoi due primi commi [rispettivamente, sulla “personalità” della “autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia” e sul divieto di “cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona”].
Tornando al quesito, il titolare individuale non può tuttavia neppure acquisire quote sociali di una o più società titolari di farmacia conservando al tempo stesso la titolarità individuale di quella attuale, dato che si configurerebbe evidentemente l’ipotesi di incompatibilità prevista sub b) del comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91.
La panacea di ogni problema, pertanto, diventa nel Suo caso – come del resto anche Lei sembra aver colto – quella di conferire la farmacia di cui oggi è titolare in una società di persone (snc o sas) e, una volta che a quest’ultima ne sia riconosciuto il diritto di esercizio, l’acquisto della seconda farmacia potrà essere agevolmente e anche in tempi brevissimi effettuato da parte della società stessa, non sussistendo più limiti territoriali e (in sostanza) neppure numerici all’acquisizione di farmacie da parte di una medesima società di persone o di capitali.
Naturalmente, ciascun esercizio – anche in questo caso – dovrà avere un proprio direttore responsabile in possesso del requisito dell’idoneità, che potrà essere, come sappiamo, anche un farmacista non socio e dunque Lei potrà assumere indifferentemente la direzione dell’una come dell’altra farmacia, ma non di entrambe.
(gustavo bacigalupo)
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