Ho proposto a un mio collega e amico che gestisce una parafarmacia in un altro quartiere di acquistare i prodotti galenici direttamente dal mio laboratorio: c’è qualche controindicazione in tal senso?

 

La questione pone in realtà due aspetti diversi da esaminare, se pur  brevemente.

Il primo riguarda la possibilità/liceità per una farmacia di cedere preparazioni medicinali ad altri esercizi, parafarmacie o farmacie che siano: trattandosi infatti di cessioni ad altre imprese di vendita al dettaglio, sarebbe/è necessario per Lei munirsi dell’autorizzazione regionale per la vendita di prodotti all’ingrosso, ai sensi dell’art. 100 d.lgs. 219/2006.

In assenza di tale provvedimento, la cessione di preparati finiti e confezionati Le sarebbe – ma in realtà Le è – preclusa, cosicché la Sua farmacia potrebbe fornire alla parafarmacia [o, meglio, Lei potrebbe personalmente/professionalmente fornire al Suo collega] una specifica assistenza/consulenza circa il loro allestimento, magari nella sede stessa della parafarmacia.

Il secondo profilo attiene invece alle limitazioni previste per le parafarmacie con riguardo alla preparazione e vendita di preparazioni galeniche officinali.

In particolare, l’art. 11, comma 15, del Decreto Crescitalia sancisce che le parafarmacie possono “allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea”.

Inoltre, il DM Salute dell’8 novembre 2012 ha previsto i requisiti minimi per poter approntare e vendere tali preparazioni che, quando contengano sostanze aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie umane, costituiscono comunque medicinali (art. 1, D.lgs. 219/2006).

Come vede, insomma, la delicatezza di questi aspetti impone sicuramente attenzione.

(stefano lucidi)

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