Se lo scioglimento di una società di capitali deve essere seguito necessariamente dalla fase di liquidazione, questo non vale per le società di persone che infatti, in caso di loro cessazione e se non vi sono attività da riscuotere o passività da estinguere, possono essere cancellate semplicemente “depennandole” dal registro delle imprese.

In altri termini, per le società di persone, a differenza che per le società di capitali, la fase di liquidazione è meramente facoltativa e non necessaria dato che la sua funzione – e cioè l’estinzione delle passività, il realizzo delle attività e il riparto dell’eventuale patrimonio residuo ai soci – può essere realizzato anche nei modi ordinari.

Tutto questo si ripercuote anche sulle modalità e sulla tempistica della presentazione delle dichiarazioni dei redditi (e dell’Irap) perché – se la società si scioglie entrando in liquidazione – il liquidatore [o, in mancanza, il rappresentante legale] è tenuto a presentare in via telematica la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società [ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.] entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale ultima data.

Lo stesso soggetto, sempre in via telematica, deve poi presentare la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, ove prescritto; se, infine, la liquidazione si prolunga oltre il periodo d’imposta in corso alla data di scioglimento, devono essere presentate nei termini ordinari – cioè entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta – la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni eventuale successivo periodo d’imposta.

Se invece la società si scioglie senza liquidazione la dichiarazione dovrà essere presentata, più semplicemente, entro il già richiamato termine ordinario del 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Per le società di persone, insomma, la cessazione dell’attività prevede meno adempimenti anche dal punto di vista dichiarativo, e tali semplificazioni, come del resto è intuibile, sono la ragionevole contropartita della responsabilità illimitata e solidale di tutti (o solo di alcuni) dei soci, che offre ai creditori delle società personali adeguate garanzie di solvibilità, che invece non sono assicurate per i creditori delle società capitalistiche stante il principio di responsabilità limitata ivi vigente.

(roberto santori)

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