[…sul territorio romano]
La stampa ha parlato tempo fa di un Accordo Territoriale tra il Comune di Roma e le Organizzazioni sindacali di categoria sui nuovi parametri da utilizzare per i contratti di locazione concordati, che beneficiano delle agevolazioni fiscali.
Vorrei sapere se quest’ultimo accordo è quello finale, atteso dall’Agenzia delle Entrate, per riconoscere le agevolazioni fiscali solo ai contratti locazione concordati con l’ausilio di una delle organizzazioni di categoria (in pratica eliminando il far da sé, anche se concordato tra le parti).
In data 27/02/2019 – in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, della Legge 431/1998 e del Decreto del 16/01/2017 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasposti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – è stato effettivamente sottoscritto tra le organizzazioni rappresentative degli inquilini e il Comune di Roma, come il quesito riferisce, il nuovo “Accordo territoriale per il territorio del comune di Roma Capitale”.
Nello specifico tale accordo va a rimodulare la precedente disciplina dei contratti a “canone concordato” (ex art. 2, comma 3, della Legge 431/98) e dei “contratti transitori ordinari” (di cui all’art. 5, comma 1 della Legge 431/98) stipulati sul territorio comunale.
Infatti, prima dell’emanazione del nuovo vigevano le regole stabilite dal precedente “Accordo” sottoscritto il 04/01/2004 (e depositato il 05/02/2004 al prot. n. 385/Assessorato alle Politiche Abitative).
Pertanto i nuovi contratti nella forma dovranno essere stipulati seguendo il rigido schema contenuto negli allegati del DM del 16/01/2017 citato [allegato A) per i contratti a canone concordato; allegato B) per i contratti di natura transitoria ordinaria; allegato C) per i contratti transitori per studenti universitari] e nella sostanza dovranno seguire i nuovi criteri di valutazione stabiliti appunto dal nuovo “Accordo” (cioè la determinazione delle fasce di oscillazione dei canoni all’interno delle diverse fasce zonali del comune).
Inoltre, quanto agli aspetti fiscali, le agevolazioni concesse per i contratti stipulati a canone concordato – come ampiamente illustrato a suo tempo, e in particolare nella Sediva News del 09/07/2018 – consistono essenzialmente:
- nell’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% in luogo dell’ordinaria 21% in caso di opzione per il regime sostitutivo dell’Irpef della c.d. “cedolare secca” ai fini della tassazione dei relativi canoni di locazione;
- nell’ulteriore riduzione del 30%(oltre a quella ordinaria del 5% e del 25%) dei canoni di locazione ai fini della determinazione del reddito imponibile Irpef per il proprietario;
- nella riduzione al 70% della base imponibile ai fini dell’imposta di registro (dovuta, come noto, ove non si opti per la cedolare secca);
- nelle detrazioni Irpef a favore degli inquilini per i canoni di locazione degli immobili adibiti ad abitazione principale;
- nella riduzione dell’IMU e della TASI al 75% dell’importo liquidato secondo l’aliquota stabilita dal Comune.
A questo proposito, occorre anche ricordare che per poter usufruire di tali benefici fiscali è necessario che i contratti siano dotati dell’attestazione (cfr. art. 1, comma 8, DM 17/01/2017) rilasciata da parte di almeno un’organizzazione firmataria dell’accordo del 27/02/2019 e [solo per i benefici IMU/TASI di cui all’ultimo punto] che il proprietario dell’immobile presenti al Comune la “dichiarazione IMU/TASI” entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello della stipula del contratto, cosicché, nel concreto, chi avesse formalizzato quale locatore un contratto nuovo nel 2018 dovrà affrettarsi a presentare la dichiarazione appena citata.
Infine, ricordiamo che il nuovo “Accordo”, a decorrere dall’11/03/2019, sarà valido per un periodo di tre anni al termine del quale, in caso di mancato rinnovo, i canoni stabiliti all’interno delle varie fasce di oscillazione [tra un minimo e un massimo fissati secondo le caratteristiche dell’appartamento e/o della zona comunale in cui è ubicato lo stesso] potranno essere rivalutati in base alle variazioni Istat.
(mauro giovannini)
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