In una srl di tre farmacisti, soci titolari paritari, tutti amministratori con compenso, la società può pagare il fitto di una abitazione e le relative utenze per ciascun singolo socio? Come può essere garantita l’equità della spesa? Nel caso in cui la società spenda per un socio più che per un altro, tale socio può rimborsare la società (o i soci)?
La concessione in godimento al singolo amministratore di un’abitazione condotta in locazione da una srl, che ne corrisponde il canone relativo, altro non costituisce che una forma di compenso in natura.
Ora, i compensi erogati agli amministratori di una srl sono fiscalmente assimilati ai redditi di lavoro dipendente e perciò, quanto alla loro imponibilità ad Irpef, seguono le stesse regole previste per questi ultimi, anche con riguardo ad eventuali fringe benefits concessi in costanza di rapporto.
In particolare, ai fini della determinazione in denaro del benefit in argomento, la norma fiscale [art. 51 TUIR] prevede che la, per così dire, “busta paga” debba essere aumentata di un importo pari alla “differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30% della predetta differenza”.
L’“equità” della spesa sostenuta dalla società può essere ad esempio perseguita – almeno tendenzialmente – con l’impegno a pagare un affitto di
importo più o meno equivalente per ognuno degli amministratori.
Non sembra invece ragionevolmente sostenibile/inquadrabile la soluzione di un rimborso sotto qualsiasi forma – alla società (e men che meno agli altri soci…) – da parte dell’amministratore che goda di un’abitazione migliore rispetto alle altre.
(stefano lucidi)
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