[…di una società titolare di farmacia]

Io e i miei figli siamo soci di una snc titolare di farmacia. Visti i buoni risultati economici raggiunti negli ultimi anni, pensiamo di cominciare ad effettuare qualche investimento. Recentemente hanno proposto a uno dei miei figli di acquistare una parafarmacia non troppo distante dal nostro esercizio. Onestamente, siamo tentati a intraprendere questa spesa, ma rischiamo di andare incontro a qualche problema?

Il problema c’è tuttora, e d’altronde ci pare che a Lei sia noto, ma è tuttora difficile da eludere, perlomeno sul piano formale.

Come abbiamo avuto modo di chiarire più volte, la società titolare di farmacie è caratterizzata da un oggetto sociale esclusivo, che è appunto la gestione di una o più farmacie, e non le è consentito assumere quella di un qualsiasi altro esercizio commerciale, e quindi neppure di una parafarmacia*.


*N.B. – Anche il Ministero della Salute – in una nota del 2010 – aveva espresso parere negativo in tal senso.


Vige ancor oggi, insomma, nonostante gli interventi che si sono succeduti negli anni sulla l. 362/91, il disposto del secondo comma dell’art. 7 della stessa legge, secondo il quale “le società di cui al comma 1 [ndr. società di persone, di capitali e cooperative a responsabilità limitata] hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia”.

Se quindi foste “seriamente” intenzionati a operare tale investimento, che peraltro dal punto di vista commerciale potrebbe rivelarsi anche un buon sostegno per la farmacia sociale vista la vicinanza tra i due esercizi, una soluzione potrebbe essere individuata agevolmente nella costituzione di un’altra società [snc, sas o srl che sia], magari partecipata da alcuni o tutti i soci della vostra attuale snc titolare della farmacia, oppure anche nell’acquisizione individuale della parafarmacia da parte di uno di voi.

In questa seconda evenienza potreste disciplinare – anche in forma scritta – la sorte futura della parafarmacia o, chissà, della stessa farmacia sociale laddove quella disposizione legislativa sull’esclusività dell’oggetto sociale fosse modificata dallo stesso legislatore [evenienza tutt’altro che probabile…] oppure, più realisticamente, interpretata dalla giurisprudenza in termini meno aderenti alla lettera della norma [evenienza, invece, tutt’altro che improbabile…].

                                                                        (matteo lucidi)

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