Anche se questa è una “notizia” che certamente già conoscete da tempo [e del resto è stata comunicata dall’Enpaf con una nota rivolta ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Farmacisti], riteniamo utile replicarla anche qui, avendo comunque ricevuto da voi richieste in tal senso.
Con un decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato dunque modificato il Regolamento di previdenza dell’ENPAF che ora consente – per i farmacisti pensionati che tuttora esercitano l’attività professionale – la riduzione del contributo previdenziale in ragione del 33,33% o del 50% dell’intero, con il versamento pertanto, rispettivamente, di due terzi e della metà del contributo in misura piena.
La novità riguarda tutti gli iscritti-pensionati che svolgono attività professionale in relazione alla quale non abbiano ulteriore copertura previdenziale obbligatoria rispetto a quella assicurata dall’Enpaf (ad es. i titolari, i soci, i collaboratori di impresa familiare e gli associati agli utili, gli esercenti attività professionale in regime di lavoro autonomo), i quali erano finora obbligati a versare il contributo previdenziale all’Ente in misura intera anche dopo il pensionamento.
La disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2019 ed è quindi possibile già dall’anno corrente presentare – entro il 30 settembre p.v. – la domanda di riduzione contributiva nella misura che il singolo pensionato in attività vorrà scegliere tra le due che gli vengono offerte, e si tratta naturalmente di una scelta del tutto individuale.
Inoltre, come aveva preannunciato tempo fa una nota dell’Enpaf, sul sito web dell’Ente (www.enpaf.it) è ora disponibile il modulo per questa specifica “DOMANDA DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA” [che alleghiamo per vs. comodità].
Come precisa infatti opportunamente il sito dell’Enpaf, “la riduzione del contributo previdenziale non è attribuita d’ufficio a chi si trovi in una delle condizioni indicate dal Regolamento (articolo 21) bensì viene riconosciuta soltanto dietro presentazione della relativa domanda redatta sulla modulistica predisposta dagli Uffici”.
In definitiva, come avrete rilevato, per esercitare concretamente il diritto alla riduzione, e beneficiare della riduzione richiesta già per il corrente anno, è necessario rispettare le formalità indicate dall’Ente oltre al termine ultimo, evidentemente, del 30 settembre p.v.
(Studio Associato)
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