Da circa un anno vendiamo online anche SOP e OTC, con autorizzazione regionale e bollino ministeriale, e il nostro portale è agganciato sia al nostro magazzino che al deposito dei grossisti di nostro riferimento, i quali tuttavia declinano ogni responsabilità qualora, in seguito ad un aggiornamento, sfugga qualche farmaco con obbligo di ricetta, che dunque apparirebbe nella nostra e-commerce.
In sintesi, pur essendoci attivati con grossisti e webmaster, da parte nostra non sarebbe facile accorgerci di tale errore visto che si tratta di circa 40000 prodotti ed il sistema non può segnalare in automatico l’anomalia. Nel caso pertanto in cui il prodotto venga acquistato da un cliente e ci accorgessimo dell’errore solo successivamente all’ordine, eliminando subito il prodotto stesso dalla nostra e-commerce, a che tipo di responsabilità andremmo incontro, facendo presente che si sarebbe comunque trattato di un errore non per dolo, cioè con l’intenzione, ma dovuto ad un aggiornamento di sistema?

Secondo l’art. 112-quater del D.lgs 219/2006 [Codice comunitario dei farmaci ad uso umano], “è vietata la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica” e secondo il successivo art 147, comma 4-bis “ (s)alvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di farmacie e di esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 [le c.d. parafarmacie – n.d.a.] che mettono in vendita al pubblico a distanza, mediante i servizi della società dell’informazione, medicinali soggetti a prescrizione medica sono puniti con la reclusione sino ad un anno e con la multa da euro duemila a euro diecimila”.

Come vediamo, quindi, la violazione del divieto è assistita da una sanzione penale.

E però, al di là delle sfumature interpretative che possono ruotare intorno all’espressione “mettere in vendita”, per integrare la fattispecie di reato ci pare possa essere sufficiente la circostanza che il sito dia semplicemente la possibilità di acquistare anche farmaci con obbligo di prescrizione medica.

Infatti, anche laddove l’acquisto non si perfezionasse per effetto, ad esempio, del controllo intervenuto al momento dell’evasione dell’ordine [e dal quesito può trarsi l’impressione che sia proprio questo il caso], potrebbe pur sempre configurarsi una condotta tale da assumere egualmente rilevanza penale sia pure naturalmente come tentativo [quello in parola, d’altra parte, rientra tra i c.d. “reati di pericolo” per i quali viene colpita la commissione di atti prodromici/anticipatori dell’evento in grado di danneggiare effettivamente il bene giuridico protetto dalla norma e cioè la salute pubblica].

La fattispecie penale [reato consumato o tentato, non fa differenza] in cui Voi potreste incappare presuppone tuttavia la configurabilità dell’intenzionalità e quindi un possibile atteggiamento pur gravemente negligente potrebbe rilevarsi, almeno in astratto, idoneo ad escluderne la sussistenza; senonché, in questo caso non sarebbe forse agevole invocare la scriminante (intesa come carenza) dell’elemento psicologico del reato dato che – nel contesto delle attività professionali [e quella di distribuzione del farmaco certamente lo è] – il grado di diligenza che si pretende è superiore a quella del “buon padre di famiglia” richiesta all’uomo comune [anche in funzione proprio del bene giuridico tutelato].

Essendo voi, in definitiva, operatori del settore e come tali tenuti al continuo aggiornamento, questo di per sé potrebbe implicare [anche] controlli serrati e meticolosi, potendo dunque rendere la difesa – almeno per tale aspetto e  su questo specifico punto – abbastanza difficoltosa.

(federico mongiello)

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