Per gli investimenti in beni materiali tradizionali, il credito d’imposta è fruibile in una o tre quote annuali?
Gli investimenti in beni materiali “ordinari” – quelli cioè non riconducibili all’allegato A alla Legge di Bilancio 2017 e quindi non i c.d. 4.0 – effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sono disciplinati dall’art. 1, comma 1055, della Legge di Bilancio 2021.
Qualora l’investimento non superi il limite di 2 milioni di euro, che immaginiamo essere il Suo caso, l’agevolazione fiscale – che spetta nella misura del 6% ed è regolata dall’art. 1, comma 1059, della stessa legge – è utilizzabile esclusivamente in compensazione [secondo le regole ordinarie, naturalmente] in tre quote annuali di pari importo con decorrenza dall’anno di entrata in funzione dei beni.
Segnaliamo anche, per completezza, che – appunto per questo trattamento agevolativo – non sono state introdotte proroghe dal nostro legislatore ma sarà possibile “bloccare” il beneficio fiscale nel 2022 a condizione però che entro il 31 dicembre p.v. [ come già abbiamo visto per tanti altri benefici assimilabili a questo] il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, ma semprechè l’entrata in funzione del bene, e quindi la sua consegna, avvenga entro e non oltre il 30 giugno 2023.
(andrea raimondo)
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