Vorrei chiedere al proprietario il rilascio della ricevuta di avvenuto pagamento del canone di affitto della farmacia, che pago mensilmente con bonifico, per conservare anche la contabile bancaria di addebito. Ho infatti scoperto di recente che la sola ricevuta del bonifico non è sufficiente per dimostrare ufficialmente il pagamento dell’affitto. È così?
E’ proprio così, perché la sola ricevuta del bonifico [quello c.d. ordinario] o il cedolino dell’assegno possono di per sé non essere sufficienti – come del resto abbiamo avuto occasione di rimarcare più volte – per dimostrare formalmente il regolare pagamento dell’affitto.
Sul punto, infatti, l’art. 1199 cod. civ. – però, come vedete, stiamo nella sola sfera civilistica – prevede che “il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”.
Il che significa che in principio il proprietario di un immobile locato – “a richiesta e a spese del debitore”, come si è appena letto – ha l’obbligo di rilasciare la ricevuta dell’avvenuto pagamento del canone periodico anche laddove esso avvenga in modalità tracciabile (come un assegno o un bonifico bancario).
E’ però, insomma, un principio generale in tema di obbligazioni civilistiche che tuttavia – beninteso – non trova applicazione in ambito fiscale, nel quale anche un semplice bonifico permette al debitore, se imprenditore o professionista, la deduzione del costo.
(valeria s.)
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