Avevo letto tempo fa di una sentenza che aveva affrontato il problema dell’affidamento esclusivo di un figlio a uno soltanto dei coniugi nonostante la regola, per quanto ne sappiamo, sia quella dell’affido condiviso.

Il quesito si riferisce probabilmente alla sentenza n. 30826/18 (depositata il 28 novembre scorso) della I Sez. Civile della Cassazione, che si è occupata – proprio in tema di affidamento condiviso – della configurabilità di una deroga a tale principio in dipendenza di un fatto oggettivo costituito, in quel caso, dalla distanza tra il luogo di residenza del figlio e quello del genitore non collocatario.
Il Supremo Collegio ha però ritenuto che la distanza non possa giustificare – almeno di per sé – una deroga al regime base.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Milano – in sede di reclamo avverso il decreto definitivo del Tribunale – aveva confermato l’affidamento esclusivo della minore alla madre, con sospensione dei rapporti della figlia con il padre, e avverso il decreto il genitore non affidatario ha proposto ricorso per cassazione.
Così, nel valutare la controversia, la Cassazione ha chiarito che – in materia di affidamento dei figli – è possibile derogare all’istituto dell’affido condiviso solo quando la sua applicazione risulti dannosa per l’interesse del minore.
A questo si aggiunga che ai fini dell’affidamento esclusivo non basta la distanza oggettiva tra i luoghi di residenza dei genitori, occorrendo invece una specifica motivazione che tenga conto in positivo della capacità educativa del genitore affidatario e in negativo dell’inidoneità o delle manifeste carenze dell’altro genitore.
La cd. bigenitorialità, del resto, si realizza in principio [di qui evidentemente la regola dell’affidamento condiviso] con la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio e nella cooperazione tra loro, nell’osservanza dei doveri di assistenza, educazione e istruzione, ma questo non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere “paritetico”, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo anche con il genitore non collocatario.
L’affidamento condiviso comporta, come noto, l’esercizio della potestà genitoriale da parte di ambedue i genitori e, in particolare, una condivisione delle decisioni di maggiore importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore e dunque, perché sia consentito derogare all’affidamento condiviso, occorre che risulti anche – nei confronti di uno dei genitori – una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, o comunque tale da rendere in concreto quell’affidamento pregiudizievole per il minore.

(federico mongiello)

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