Vorremmo sapere se e in che misura le aziende grossiste possono rifiutarsi di eseguire forniture nei confronti delle farmacie private.
Se, nello specifico, esiste apposita normativa che regola la distribuzione dei farmaci attraverso le farmacie private.
Il decreto comunitario dei farmaci (art. 105, comma 3, d.lgs. 219/2006) prevede che la fornitura alle farmacie e a tutti i soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico “di cui il distributore è provvisto deve avvenire con la massima sollecitudine e, comunque, entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta” nell’ambito territoriale indicato dal distributore stesso al momento del rilascio dell’autorizzazione alla vendita all’ingrosso.
E nell’ipotesi in cui la fornitura non venga effettuata nei termini previsti, il farmacista ha facoltà di segnalare alla Regione e/o alle altre autorità competenti il farmaco non reperibile nella rete di distribuzione, nonché il grossista a cui ha avanzato la pretesa.
Esiste dunque un obbligo generale per i grossisti – sancito del resto nello stesso decreto (art. 1, primo comma, lett. s), del d.lgs. 219/2006) – “di garantire un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato, nei limiti di cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio” geograficamente determinato.
Tali disposizioni mirano evidentemente alla capillare e tempestiva distribuzione delle specialità evitando che un medicinale possa non rivelarsi nel concreto reperibile nella rete di distribuzione regionale.
Tuttavia, l’applicazione della normativa è in ogni caso condizionata alla verifica sia della presenza del medicinale al momento dell’ordine nei magazzini del grossista [sempreché naturalmente fornito dall’industria] e sia dell’ambito territoriale di operatività dichiarato dal distributore intermedio, come detto, al momento del rilascio dell’autorizzazione.
L’obbligo della fornitura potrebbe dunque essere almeno parzialmente “eluso”, limitato cioè a pochi “pezzi” [quelli disponibili al momento dell’ordine], oppure addirittura non evaso affatto laddove il territorio in cui ha esercizio la farmacia non sia compreso in quello servito dal grossista.
(stefano civitareale)
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