Sono un dirigente di Asl che vorrebbe con il vostro aiuto risolvere una questione particolare.
C’è una farmacia nella nostra area di competenza il cui titolare è molto anziano ed è stato dichiarato interdetto, anche se noi siamo venuti a sapere della nomina del tutore soltanto in questi giorni per un puro caso.
E’ lecito che la persona interdetta resti titolare della farmacia e che come sostituto sia stato nominato un dipendente? In caso affermativo, le distinte riepilogative mensili da chi vanno presentate?

Torniamo allora su un argomento che non trattiamo ormai da tempo e che però riaffronteremo presto sia pure sotto profili diversi, perché c’è una questione altrettanto interessante proposta da un’altra Asl.

Dunque, l’originario art. 11 della l. 475/68, come noto, è stato integralmente riscritto dall’art. 11 della l. 362/91, che ha recato alcune novità rispetto al testo precedente e la più rilevante è sicuramente quella della sostituzione del precetto contenuto nel primo comma [“il titolare della farmacia deve avere la gestione diretta e personale dell’esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia. Il contravventore decade dal titolo”] con altro e diverso, molto più ragionevole e morbido, secondo cui “il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia”.

Su questo aspetto non dobbiamo tuttavia soffermarci perché conoscete tutti la grandissima diversità del nuovo rispetto al vecchio, anche per la soppressione della decadenza quale misura sanzionatoria nel caso di inosservanza del precetto.

Quanto al resto, fermo che anche nel nuovo testo il sostituto può essere un semplice “farmacista iscritto all’ordine dei farmacisti” [quindi anche non idoneo], queste in pillole le novità di maggior rilievo: a) sono più numerosi i casi in cui la sostituzione può essere autorizzata; b) la sostituzione [che era e resta naturalmente temporanea] non deve più riguardare necessariamente anche la conduzione economica della farmacia, essendo in principio circoscritta alla conduzione professionale anche se, per il disposto dell’u.c. del nuovo art. 11, “è in facoltà del titolare della farmacia conferire al sostituto (anche) la conduzione economica”; c) la sostituzione è ora disciplinata, come si sarà rilevato, da un regime autorizzatorio: infatti non è più sufficiente la mera comunicazione del titolare all’Asl con il controllo di quest’ultima successivo [e obbligatorio:“…sottoporrà il farmacista a visita medica], ma è ineludibile un preventivo provvedimento di autorizzazione [con margini comunque molto ridotti di discrezionalità] mentre il controllo è tuttora bensì successivo ma diventa soltanto eventuale [“…ha facoltà di sottoporre il farmacista a visita medita”].

Resta inoltre singolare e non condivisibile la persistente subordinazione all’osservanza dell’art. 11 anche della sostituzione di un farmacista idoneo con altro farmacista idoneo nella direzione responsabile della farmacia di cui sia titolare una società, di persone o di capitali, e abbiamo già illustrato ampiamente le ragioni del ns. dissenso da quello che continuiamo a ritenere poco più di un negligente refuso normativo.

Si è distratto infatti il legislatore del ’91, perché anche allora non c’era nessuna ragione che spiegasse il richiamo dell’art. 11 per la sostituzione del direttore, che, è vero, doveva essere ineludibilmente un socio ma questo di per sé non poteva certo giustificare che la sua sostituzione fosse subordinata a uno stato di malattia, a una chiamata alle armi o a funzioni pubbliche elettive, e così via; come evidentemente – e a maggior ragione [dato che possono scendere ora in campo anche grandi società di capitali…] – si è distratto il legislatore della Concorrenza.

Fortunatamente, però, ci pare e ci risulta che tutto sommato per il direttore di una farmacia sociale l’art. 11 venga nei fatti per lo più disapplicato.

Ma veniamo al caso proposto dal dirigente di questa Asl, cui peraltro è agevole rispondere.

L’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno sono misure [afferenti a condizioni di gravità diversa e a stati di incapacità assoluta o relativa, e recanti la nomina di un tutore, o di un curatore, o di un amministratore di sostegno] che l’ordinamento civilistico prevede a tutela di chi non sia totalmente o parzialmente autonomo e che ineriscono a forme varie di infermità mentali o di menomazioni psichiche e/o fisiche: il giudice pronuncia/dispone con sentenza l’una o l’altra di esse [o anche prima l’una, poi l’altra] anche tenendo conto della situazione patrimoniale della persona da proteggere, e tutte e tre sono revocabili quando vengano meno le condizioni che ne hanno suggerito l’adozione.

Ma certo è che si tratta comunque di infermità, che quindi legittimano pienamente anche la sostituzione di un titolare individuale di farmacia – che sia stato dichiarato interdetto o inabilitato o bisognoso di un amministratore di sostegno – con altro farmacista nella conduzione professionale e anche [forse più spesso che in altri casi] in quella economica.

Né fa differenza sotto questo profilo l’ipotetica irreversibilità dello stato di malattia perché, pur dovendo ammettere ragionevolmente l’esistenza e/o la configurabilità di infermità irreversibili, è la legge stessa [comma 4 dell’art. 11] a consentire – ricorrendone i presupposti che vi hanno dato origine – che la sostituzione per infermità possa protrarsi per “un periodo continuativo di cinque anni ovvero di sei anni per un decennio” e del resto in casi delicati come questi è probabile che alle visite mediche, cui periodicamente “ha facoltà di sottoporre il farmacista”, l’Asl finisca per soprassedere.

Quanto al rapporto tra il titolare infermo dichiarato interdetto e il sostituto, quest’ultimo potrà essere indifferentemente un dipendente [come nella vicenda descritta], o anche un semplice co.co.co., e però – laddove la sostituzione si estenda anche alla conduzione economica [ma non ci pare sia questo il caso] – la titolarità dell’impresa, e non ovviamente della farmacia come tale, verrà assunta anche sul versante fiscale dal sostituto per tutto il tempo in cui durerà la sostituzione per malattia, e per lo più sarà un vero contratto di affitto d’azienda a regolare il rapporto con tanto di pubblicità e di iscrizione nel Registro delle Imprese, a tutela soprattutto, anche qui, del titolare impedito.

Infine, in questi casi la prassi amministrativa – meglio, la burocrazia in persona – non è purtroppo mai riuscita per quanto ci consta a concepire la sola idea che, per fare l’esempio più rilevante, la DCR sia mensilmente presentata a nome proprio dal sostituto [naturalmente parliamo sempre del sostituto cui sia stata conferita anche la conduzione economica] e questo ha costretto e costringe gli interessati a ricorrere a inutili e dispendiose acrobazie, come la procura, la cessione di crediti, e così via.

Chissà se almeno la vs. Asl riuscirà a ribellarsi a una prassi così indecorosa.

(gustavo bacigalupo)

 

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