Vorremmo proporre ai clienti della farmacia di acquistare da noi dei buoni acquisto che possano essere oggetto di regali per festività, compleanni, ecc., in modo in sostanza che chi li riceve in regalo possa naturalmente spenderli nella nostra farmacia.
Alcuni di questi buoni potrebbero quindi essere utilizzati per tutti i nostri prodotti, esclusi probabilmente i farmaci, oppure per prodotti specifici già indicati sul buono.
Abbiamo visto del resto che grandi strutture di vendita hanno avviato iniziative di questo genere e con successo.
Ci sono particolari problemi fiscali o altre questioni delicate?
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“Buoni corrispettivo monouso” e “buoni corrispettivo multiuso”: è una distinzione, derivante da una Direttiva europea recentemente recepita in Italia, che è necessaria per il loro inquadramento ai fini dell’Iva.
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Premesso che questi “buoni acquisto”, come il quesito d’altronde sospetta, non possono essere utilizzati – almeno a nostro giudizio – per l’acquisto di farmaci, possiamo scendere in alcuni dettagli.
Per quanto riguarda l’imposizione diretta, però, non si ravvisano in ogni caso particolari problemi realizzando la cessione dei prodotti effettuata a mezzo dei “buoni” un ricavo imponibile al pari di qualsiasi altra cessione dei prodotti/servizi della farmacia.
Sotto l’aspetto dell’Iva, invece, le cose sono un po’ più articolate dato che queste iniziative – a partire dal 01/01/2019 – sono assoggettate alle nuove regole contenute nel D.lgs. 29/11/2018 n. 141 di recepimento della Direttiva (UE) 2016/1065, che ha dettato per tutti i Paesi della UE una disciplina specifica riguardante l’iva dei “buoni-corrispettivo”, come ufficialmente vengono appunto chiamati questi particolari “buoni acquisto”.
Tale provvedimento – introducendo tre nuovi articoli nella legge-madre dell’Iva, il D.P.R. 633/72 [ il 6-bis, il 6-ter e il 6-quater] e aggiungendo anche un nuovo comma (5-bis) all’art. 13 – fornisce innanzitutto la definizione di “buono corrispettivo” (art.6-bis) stabilendo che per tale“(…)si intende uno strumento [sia cartaceo che elettronico, come specifica la relazione illustrativa] che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”, distinguendo poi, eccoci al punto, i buoni corrispettivo c.d. “monouso” da quelli c.d. “multiuso”.
I primi sono quelli per i quali al momento dell’emissione è già nota la disciplina Iva applicabile alla cessione del bene o alla prestazione del servizio a cui il buono dà diritto (art. 6-ter, comma 1), mentre i secondi sono quelli per i quali al momento dell’emissione quell’informazione non è ancora conosciuta.
In pratica, la distinzione tra le due categorie è la seguente:
- se il buono dà diritto all’acquisto di un determinato bene/servizio od anche più beni o servizi soggetti alla stessa disciplina Iva (sostanzialmente alla stessa aliquota), deve definirsi “monouso”;
- diversamente, se dà diritto all’acquisto di prodotti/servizi indefiniti o a una rosa di prodotti/servizi soggetti ad aliquote diverse, deve definirsi “multiuso”.
Venendo ora al dunque, questa distinzione è discriminante ai fini proprio del trattamento Iva da applicare al momento dell’emissione del buono, secondo quindi che sia un “monouso” o un “multiuso”, considerato:
- che nella prima ipotesi [monouso] la cessione/prestazione del bene/servizio è assoggettata ad iva già al momento di emissione del buono dato che – com’è intuibile – sono già noti e definiti tutti gli elementi dell’operazione; invece, la successiva spendita del buono [con la consegna/esecuzione del bene/servizio] è irrilevante ai fini del tributo; la farmacia dovrà quindi fatturare/scontrinare l’operazione per il valore del buono e consegnare quest’ultimo al cliente unitamente allo scontrino; al momento in cui esso verrà speso in farmacia, insomma, questa dovrà limitarsi a effettuare l’operazione e a ritirare il buono presentato in pagamento;
- e che nella seconda ipotesi [multiuso], la cessione/prestazione del bene/servizio sarà assoggettata ad iva soltanto al momento dell’utilizzo del buono, quando cioè saranno determinati con certezza i beni/servizi acquistati [mentre la precedente emissione del buono sarà irrilevante ai fini iva], e dunque la farmacia dovrà in pratica consegnare il buono al cliente senza fatturare/scontrinare il corrispettivo; successivamente, al momento dell’utilizzo del buono da parte del cliente, dovrà emettere scontrino/fattura all’atto della cessione/prestazione del bene/servizio per il corrispettivo del buono stesso.
Questo tipo di operazioni darà però luogo inevitabilmente a “squadrature” tra il registro dei corrispettivi giornalieri, il gestionale di magazzino e la cassa contanti.
E infatti:
- per il “monouso”, la (successiva) cessione del bene (rilevata nel gestionale della farmacia) non trova riscontro in una movimentazione di cassa né in una registrazione di corrispettivi (entrambe già avvenute al momento della consegna del buono);
- per il “multiuso”, l’incasso precede sia l’emissione dello scontrino (e quindi la registrazione del corrispettivo) che la consegna del bene (e perciò anche la rilevazione nel gestionale di magazzino) che avverranno entrambe, come abbiamo visto, al momento della spendita del buono.
È consigliabile, dunque, “tracciare” adeguatamente i buoni ceduti [completandoli con data e numero progressivo di emissione] e annotarvi gli estremi del relativo scontrino per consentire un’agevole ricostruzione di tutti i movimenti in caso di contestazione del Fisco; sarà opportuno poi, per la stessa finalità, conservare nella documentazione contabile i buoni ritirati al momento della loro spendita.
Infine, sui buoni emessi è opportuno risulti anche la loro natura (cioè, per l’appunto, “monouso” o “multiuso”) mediante richiamo alle disposizioni di riferimento, ed esattamente:
- buono corrispettivo-monouso emesso ai sensi dell’art. 6-ter del D.P.R. 633/72 e succ. modif. e integr;
ovvero
- buono corrispettivo multiuso emesso ai sensi dell’art. 6-quater del D.P.R. 633/72 e succ.modif. e integr.
Ci rendiamo conto che l’analisi di questa vicenda, almeno nel suo complesso, può evidenziare un’eccessiva macchinosità nella gestione della formula commerciale del “buono-acquisto/buono-corrispettivo”, e però – data la sua crescente diffusione – può valere la pena adottarla anche perché a ben guardare è nel concreto tutt’altro che complicato seguire queste indicazioni, più facili in definitiva ad essere osservate che… descritte.
(stefano civitareale)
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