Non sarei d’accordo su quanto affermate nella Vs news del 10 dicembre 2019 perché io inserirei il reddito costituito dai canoni di locazione tra i redditi diversi della moglie separata.
Il marito, infatti, non ha stipulato il contratto e non è detto che debba sapere quel che fa la moglie separata e ancor meno se lei abbia affittato l’immobile solo in parte.

Come specificato nella news da Lei citata[“Separazione consensuale, il marito dichiara il canone se l’ex coniuge affitta la casa], nel sistema vigente i canoni di locazione costituiscono redditi fondiari fiscalmente imputabili soltanto al proprietario (o al titolare di altro diritto reale di godimento) “indipendentemente dalla percezione” (art. 26 TUIR).
Le sole ipotesi in cui i redditi derivanti dalla concessione in godimento di un immobile siano imputabili non al proprietario/titolare di altro diritto reale di godimento [nel nostro caso, il marito separato], ma  al soggetto che lo detenga a  titolo di diritto personale di godimento [nel nostro caso, la moglie separata], sono costituite dalla sub-locazione e – dopo le novità introdotte dall’art. 4 del D.L. 24/04/2017 n.50 convertito con modificazioni nella L. 21/06/2017 n. 96 – dal comodato di durata non superiore ai trenta giorni, i cui proventi sono annoverabili entrambi tra i “redditi diversi” di cui al citato art. 67, comma 1, lett. h) del TUIR secondo il c.d. “criterio di cassa”, cioè nell’anno in cui vengono percepiti e al netto delle relative spese.
Al di fuori di questi casi vi è il rischio fondato [per non dire la certezza] che il Fisco contesti il ricorrere di un’ipotesi di interposizione fittizia di cui all’art. 37, comma 3, D.P.R. 600/73, [“in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiano titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”] anche se il proprietario non li abbia mai effettivamente incassati – ma poco importa perché secondo la norma, come si é visto, sono a quello imputabili “indipendentemente dalla percezione” – e il titolare del diritto personale di godimento li abbia indicati in dichiarazione e ci abbia pagato le imposte.
Concludendo, è pur vero che il marito potrebbe non sempre accorgersi di quel che fa la moglie separata – che tuttavia, a ben guardare, ha ricevuto l’immobile per effetto della separazione per un uso diretto e non per trarne un guadagno – e però, stante la legittimità anche in questi casi del contratto di locazione [come pare riconoscere la Corte di Cassazione], per la moglie dovrebbe valere quantomeno un obbligo di informativa a favore del marito, se non proprio quello di corrispondere un qualche “ristoro” per le imposte che quest’ultimo si trovi a pagare per un reddito mai percepito.

(mauro giovannini)

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