Riceviamo spesso, da rappresentanti di industrie diverse, proposte di accordi per le esposizioni di prodotti parafarmaceutici, e soprattutto di cosmetici, in qualche isola della farmacia oppure direttamente nelle vetrine.
Vorrei qualche chiarimento sugli aspetti fiscali
È chiaro che, come abbiamo osservato altre volte, la crescente competitività che caratterizza il settore [destinata per giunta ad accentuarsi sia per la presenza sempre più massiccia del “capitale” che per l’intensificarsi dei “nuovi servizi”, tuttora per la verità quasi fermi al palo…] determina/determinerà fatalmente anche l’evolversi di settori come quello degli integratori o della stessa cosmetica, e soprattutto le modalità delle diverse offerte di vendita, rendendosi evidentemente necessario intercettare quanto più e al meglio possibile la domanda del pubblico, che del resto è orientata verso la farmacia anche per la grande varietà di beni e servizi del comparto “salute” in grado di soddisfare quel bisogno di “benessere” che la società contemporanea avverte sempre più.
Per venire al quesito, è sicuramente una pratica lecita quella della c.d. “esposizione preferenziale”, che consiste nel riservare all’esposizione di alcuni prodotti un’area particolarmente in vista del locale – in genere proprio le vetrine e/o apposite “isole” – così da “sollecitare” la domanda della clientela.
L’onere a carico della farmacia è “remunerato” a sua volta da un compenso, configurandosi la vicenda come una vera e propria prestazione di servizi, e il relativo corrispettivo concorre pertanto a formare i ricavi imponibili dell’esercizio sia ai fini delle imposte dirette che dell’iva.
Naturalmente, a fronte di esso deve essere emessa fattura – secondo la regola generale in materia di prestazioni di servizi – al momento del pagamento con l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%, ma nell’ipotesi in cui non venga convenuto in misura fissa, ma percentualmente sull’ammontare del venduto alla clientela o sull’importo degli acquisti della farmacia, il compenso verrà liquidato, in linea di massima, quando si tireranno le somme dei risultati della campagna promozionale.
In ogni caso, per evitare possibili contestazioni da parte dell’Erario di “sotto-fatturazioni”, le fatture emesse dalla farmacia alla ditta fornitrice dovranno recare una descrizione dettagliata dell’attività svolta con espresso riferimento all’accordo-quadro intervenuto tra le parti – da redigere possibilmente in forma scritta – richiamandone sinteticamente gli elementi essenziali e, in caso di pagamenti periodici o in più soluzioni, la specificazione, sempre in fattura, dei pagamenti in acconto e/o a saldo [salvo, quando convenuto nell’accordo-quadro, un conguaglio da definire sulla base per l’appunto dei risultati conclusivi].
(alessia perrotta)
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