Mia moglie ha accettato il pagamento dello stipendio (lavora presso uno studio medico) in contanti, nonostante l’obbligatorietà del pagamento con modalità tracciabili.
C’è qualche rischio di sanzione a suo carico?

 

Dal 1° luglio 2018, come sappiamo, le retribuzioni dei dipendenti e collaboratori [compresi eventuali anticipi nel corso del mese] possono essere saldate soltanto con gli strumenti di pagamento ben conosciuti (L. 205/2017, art. 1, comma 910):

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, il comma 913 della L. 205/2017 prevede espressamente che “(a)l datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro”.

Nulla viene previsto, come vediamo, a carico del dipendente/collaboratore che perciò – se dovesse accettare, come nel caso di Sua moglie, una modalità di pagamento diversa da quelle sopra elencate – non dovrebbe incappare in alcuna sanzione.

(giorgio bacigalupo)

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