Per la seconda volta la visita domiciliare a un dipendente della farmacia, assente per malattia, è stata infruttuosa. Cosa è opportuno fare?
Se il lavoratore assente per malattia non osserva l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie 10-12 e 17-19, egli perde – come abbiamo rilevato altre volte – il diritto al trattamento di malattia, che è a carico dell’Inps, per un periodo che può arrivare fino a dieci giorni antecedenti alla visita infruttuosa.
Inoltre, fermi i casi di giustificata necessità di assentarsi dal domicilio e salvo evidentemente il comprovato perdurare dello stato di malattia, il lavoratore deve rientrare subito in azienda, rischiando – diversamente – di essere sottoposto a un procedimento disciplinare per l’assenza da lavoro considerata ormai ingiustificata.
Sarà quindi il titolare della farmacia a valutare nel concreto le misure più opportune.
(giorgio bacigalupo)
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