(ditta individuale, società di persone, e società di capitali)
La varietà di modi e forme di assunzione della titolarità di una farmacia – cui la l. 124/2017, come sappiamo, ha aggiunto la società di capitali, ma che nel tempo la pratica negoziale e la giurisprudenza rischiano di ampliare ulteriormente perché lo stesso “nuovo” diritto societario è tuttora almeno in parte in fase di analisi e approfondimenti, che potrebbero individuare altre forme di gestione aziendale configurabili anche per le farmacie [specie quando uno stesso soggetto giuridico ne abbia in “pancia” un numero rilevante…] – suscita comprensibilmente gli interrogativi e le curiosità di molti anche dal punto di vista fiscale, sul quale dunque è opportuno soffermarsi ancora una volta.
Sotto questo profilo, tuttavia, ci sembra più “diretto”, e quindi anche più facile da cogliere, un quadro comparativo dei carichi fiscali nelle varie forme di conduzione di una o più farmacie, ricordando che – fermo il beneficio, che è il più suggestivo di tutti, costituito dalla separazione tra società e soci della responsabilità patrimoniale – in una società di capitali gli utili societari relativi a un esercizio annuale non possono mai essere prelevati nel corso dell’anno [quel che invece è lecito nelle società di persone purché espressamente previsto nello statuto].
Gli utili infatti possono essere distribuiti [tutti o in parte] ai soci soltanto dopo l’approvazione del bilancio di esercizio; questo vuol dire che l’utile realizzato, poniamo, nel corso del corrente anno 2018 potrà entrare effettivamente nelle tasche dei soci solo ad aprile-maggio 2019.
Prendiamo allora in considerazione, ai fini di quella comparazione, una farmacia che realizza un reddito di 100mila euro l’anno e confrontiamo l’ammontare delle imposte dovute complessivamente secondo le varie forme giuridiche sotto cui la gestione dell’esercizio è avvenuta [per comodità pratica, l’addizionale regionale è stata calcolata con l’aliquota stabilita per il Lazio e l’addizionale comunale con quella fissata da Roma Capitale], tralasciando comunque l’Irap che si applica per tutte le forme di gestione (individuale e societarie) nella stessa misura di Euro 4.820, anche se dovremo tenerne conto per le società di capitali ai fini della determinazione del dividendo distribuibile.
- Impresa individuale
Irpef € 36.170
Addizionale regionale € 2.883
Addizionale comunale € 900
Totale imposte titolare € 39.953
- Società di persone con 2 soci al 50% ciascuno, ipotesi cui è assimilabile quella di un’impresa familiare che contempli un solo familiare e per la quale sia “lecito prevedere” l’attribuzione del reddito nella misura del 51% al titolare e del 49% al collaboratore [N.B. – Il riparto degli utili in queste percentuali potrebbe astrattamente non essere “lecito” in presenza di utili di esercizio molto consistenti…]
Reddito totale € 100.000
Reddito ciascun socio € 50.000
Irpef ciascun socio € 15.320
Addizionale regionale ciascun socio € 1.259
Addizionale comunale ciascun socio € 450
Totale imposte ciascun socio € 17.029
Totale imposte dei 2 soci € 34.058
- Società a responsabilità limitata unipersonale
Reddito € 100.000
Ires 24% € 24.000
Irap € 4.820
Dividendo distribuibile € 71.180
Imposta sostitutiva 26% € 18.507
Totale imposte Ires+socio unico € 42.507
- Società di capitali con 2 soci al 50% ciascuno
Reddito € 100.000
Ires 24% € 24.000
Irap € 4.820
Dividendo distribuibile € 71.180
Dividendo socio € 35.590
Imposta sostitutiva 26% € 9.253
Totale imposte Ires+2 soci € 42.507
Tabella riassuntiva tassazione
Impresa individuale € 39.953
Società di persone 2 soci € 34.058
Società srl unipersonale € 42.507
Società di capitali 2 soci € 42.507
Come si vede, l’assunzione della titolarità della farmacia sotto una delle forme di società di capitali [srl unipersonale, srl pluripersonale, spa, sapa] comporta una maggiore pressione fiscale, specie quando il reddito sia interamente distribuito ai soci.
Infatti, è vero che l’imposta sostitutiva del 26% viene pagata dal socio solo nel momento e nella misura in cui il dividendo venga distribuito, ma generalmente – e soprattutto quando la società sia di modeste dimensioni – non si può rinunciare con troppa facilità alla percezione dei risultati del proprio lavoro, neppure dinanzi alla prospettiva di qualche apprezzabile risparmio d’imposta.
Ricordiamo, infine, che il “contratto di Governo” in via di perfezionamento (?) tra M5Stelle e Lega potrà comportare interventi anche di grande rilevanza nel nostro sistema tributario e che vadano ben oltre l’Iri di cui abbiamo spesso parlato [si pensi all’improbabile flat tax…], e quindi gli scenari che abbiamo ora delineato potranno cambiare e magari anche in termini importanti.
(roberto santori)
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