Ho assegnato a un dipendente della farmacia un’auto aziendale che può utilizzare anche per esigenze personali. Vorrei capire come viene calcolato il valore del fringe benefit da considerare in busta paga. Ho letto che dal 2026 cambiano le regole per le auto più vecchie e per quelle dotate di optional: queste novità possono comportare anche maggiori costi per la farmacia?
Quando un’auto aziendale viene concessa al dipendente anche per uso personale, si configura un utilizzo promiscuo del veicolo e il vantaggio riconosciuto al lavoratore costituisce un fringe benefit, quindi una forma di retribuzione in natura.
Il relativo valore fiscale non viene però determinato in base all’effettivo utilizzo privato dell’auto, ma attraverso il criterio forfettario previsto dall’art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR, secondo il quale la base di calcolo è rappresentata dal costo chilometrico di esercizio individuato annualmente dalle tabelle ACI per lo specifico modello di veicolo, riferito a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui.
Per i veicoli che non rientrano nei regimi transitori, la percentuale ordinaria applicata a tale valore è pari al 50%, ridotta al 20% per i veicoli ibridi plug-in e al 10% per quelli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
Restano tuttavia ferme specifiche disposizioni transitorie: in particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati dal datore di lavoro [la farmacia, in questo caso] entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel corso del 2025 continua, nei casi previsti, a trovare applicazione il precedente sistema collegato alle emissioni di CO₂.
L’art. 2 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, applicabile dal periodo d’imposta 2026, è intervenuto ulteriormente sulla disciplina. Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore fiscale del benefit è incrementato del 50%.
Inoltre, in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, è prevista un’ulteriore maggiorazione del 5%. Le somme eventualmente trattenute al dipendente per la concessione del veicolo, comprese quelle riferibili agli accessori e agli allestimenti, riducono invece il valore imponibile. Sul piano operativo occorre quindi verificare anche se le singole dotazioni siano effettivamente ulteriori rispetto alla versione del veicolo già valorizzata nelle tabelle ACI.
Una volta determinato, il fringe benefit non rappresenta una somma che il dipendente deve versare direttamente all’azienda o al Fisco: il relativo importo costituisce, cioè, retribuzione in natura e concorre come tale alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Il datore di lavoro ne tiene quindi conto nell’elaborazione della busta paga, applicando, in qualità di sostituto d’imposta, le relative ritenute fiscali e inoltre se è necessario precisarlo il valore è anche rilevante ai fini contributivi.
Un aumento del valore fiscale dell’auto può pertanto determinare un maggiore prelievo per il dipendente e, per effetto della contribuzione a carico del datore, anche un maggiore costo per la farmacia.
È quindi opportuno verificare, per ciascun veicolo concesso in uso promiscuo, il regime ad esso applicabile, la data della sua prima immatricolazione, il tipo di alimentazione e la presenza di eventuali optional non già valorizzati nelle tabelle ACI.
Il vs. consulente del lavoro, in ogni caso, curerà certamente il rispetto di queste prescrizioni.
(francesco sonnino silvani)
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