AbstractFasifar ed Ebifarm rappresentano due contributi obbligatori sanciti dal CCNL delle farmacie private che trasformano un semplice obbligo contrattuale in una concreta risorsa di welfare. Mentre Fasifar copre le spese sanitarie come visite, esami e prestazioni odontoiatriche, Ebifarm sostiene il reddito e le famiglie attraverso sussidi per asili nido, borse di studio e congedi parentali. Per la farmacia, il versamento costante evita le penalizzazioni dell’E.A.R. in busta paga, offre totale deducibilità fiscale e rafforza la fedeltà e il clima lavorativo tra i dipendenti.

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Posso avere qualche chiarimento su Ebifarm e Fasifar che sarebbero due enti ai quali la farmacia dovrebbe versare delle somme collegate alle retribuzioni al personale dipendente.
In particolare, sul piano pratico, quali sono le differenze in termini di benefici reali per i miei lavoratori?

Sgomberiamo subito il campo dal dubbio principale: sì, entrambe le contribuzioni sono obbligatorie. L’adesione a Fasifar ed Ebifarm è un onere contrattuale sancito dal CCNL per i dipendenti delle Farmacie Private. Il datore di lavoro che omette il versamento a questi enti non solo commette un’inadempienza, ma è tenuto a erogare in busta paga al lavoratore il cosiddetto E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione). Questa voce, oltre a essere assoggettata a piena contribuzione INPS e tassazione IRPEF (rendendola quindi più onerosa per la farmacia), non garantisce al lavoratore i medesimi vantaggi del welfare.
Sebbene viaggino su binari paralleli del CCNL, i due istituti hanno finalità ben distinte:

  • FASIFAR (L’assistenza sanitaria): è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa. Il suo focus è la salute. Garantisce ai dipendenti rimborsi per visite specialistiche, esami diagnostici, ticket del Servizio Sanitario Nazionale, cure odontoiatriche e acquisto di lenti. Rappresenta una vera e propria assicurazione sanitaria “di categoria”, che alleggerisce le spese mediche delle famiglie dei collaboratori.
  • EBIFARM (Il welfare e i servizi): è l’Ente Bilaterale Nazionale. Il suo raggio d’azione riguarda il sostegno al reddito e la conciliazione vita-lavoro. Eroga, ad esempio, rimborsi per le rette degli asili nido, borse di studio per i figli dei dipendenti, sussidi in caso di gravi malattie o per l’assistenza a familiari disabili, e contributi per il congedo di maternità o paternità. Fornisce inoltre servizi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e conciliazione delle controversie.

In sintesi, mentre il Fasifar interviene sulla spesa sanitaria del lavoratore, tutelando quindi la salute [sua e della famiglia], l’Ebifarm agisce come un ammortizzatore sociale e un facilitatore della quotidianità, tutelando il reddito e lo sviluppo professionale.
Versare regolarmente queste quote non è quindi solo un “costo” o un adempimento burocratico, ma un formidabile strumento di retention perché migliora il clima aziendale, fidelizzando ulteriormente i collaboratori della farmacia; inoltre, dal punto di vista fiscale e contributivo, le quote versate rappresentano un costo del lavoro interamente deducibile dal reddito d’impresa della farmacia.
Sotto il profilo strettamente operativo e delle scadenze, i versamenti seguono però regole distinte:

  • FASIFAR: la contribuzione si versa in due rate semestrali anticipate. Le scadenze canoniche sono fissate al 16 maggio (per il secondo semestre dell’anno) e al 16 novembre (per il primo semestre dell’anno successivo). Il pagamento avviene tramite Mod. F24, inserendo nella sezione INPS la causale “FAFP”.
  • EBIFARM: il contributo segue invece una logica mensile. È calcolato allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità, ripartito equamente a metà tra datore di lavoro e lavoratore (0,05% a testa). Anche in questo caso il versamento si effettua tramite Mod. F24, indicando nella sezione INPS la relativa causale “FUEB”.

Ogni calcolo necessario a determinare l’importo delle quote da versare ai due Enti, infine, compete generalmente al consulente del lavoro della farmacia.

(stefano olivieri)

 

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