Mio padre, farmacista iscritto all’ENPAF, è mancato nei primi giorni di gennaio 2025. Pochi giorni fa, io e mia madre [che siamo i soli eredi] abbiamo ricevuto un avviso di pagamento dall’Ente per il recupero dei contributi relativi all’intera annualità. È legittima questa pretesa, visto che il decesso è avvenuto a inizio anno? Inoltre, vorrei capire se questo onere potrà essere portato in deduzione nella dichiarazione dei redditi e, in caso affermativo, da chi di noi due.
La situazione che Lei descrive non è infrequente e anzi genera spesso perplessità- come nel Suo caso – tra i familiari del de cuius.
Ora, per rispondere compiutamente è forse preferibile scindere l’aspetto previdenziale da quello prettamente fiscale.
- La legittimità della richiesta ENPAF: il principio di annualità
Dal punto di vista regolamentare, la pretesa dell’Ente di previdenza è assolutamente legittima. Il contributo ENPAF, al pari del resto della tassa di iscrizione all’Ordine dei Farmacisti, è caratterizzato dal principio di indivisibilità, perché non è previsto alcun frazionamento [a ratei o in dodicesimi] rapportato ai mesi di effettiva iscrizione [e di vita, in questa vicenda] nell’anno di riferimento.
Risultando il de cuius, al 1° gennaio 2025, regolarmente iscritto all’ente, il debito contributivo non può non riguardare l’intera annualità 2025 essendosi definitivamente cristallizzato proprio al 1° gennaio di quell’anno.
La posizione debitoria insorta a quella data stessa a carico di Suo padre si è traferita – a seguito del decesso – in capo a Voi due eredi [in pari quota tra Voi, salva diversa disposizione testamentaria], sempreché evidentemente abbiate accettato l’eredità e perciò siete Voi due tenuti a saldare l’insoluto.
- L’aspetto fiscale: la deducibilità per gli eredi
Quanto alla dichiarazione dei redditi, la regola generale [art. 10, comma 2, del TUIR] stabilisce che i contributi previdenziali pagati nell’interesse di altri soggetti siano deducibili solo se il familiare risulta fiscalmente a carico. Inoltre, il mero pagamento di un “debito ereditario” da parte degli eredi non dà generalmente loro diritto ad alcuna agevolazione, mancando un interesse specifico e personale.
Tuttavia, esiste una fondamentale eccezione, chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 114/E del 28 aprile 2009, che interviene proprio in soccorso del coniuge superstite.
L’Amministrazione Finanziaria ha infatti precisato che quest’ultimo ha diritto a dedurre integralmente dal proprio reddito [indicandolo nel Modello 730 o Redditi PF] i contributi previdenziali versati per conto del coniuge, qualora però – attenzione – tale adempimento sia finalizzato e necessario all’ottenimento, da parte del coniuge stesso, della pensione indiretta [o di reversibilità] per sé o per i figli minori.
Nel sistema ENPAF, la regolarità contributiva è in definitiva una precondizione essenziale per l’erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali ai superstiti, e allora, in ultima analisi, il versamento richiesto rientra a pieno titolo in questa casistica.
- Chi deve effettuare il pagamento?
Alla luce di quanto precede, per non disperdere il beneficio fiscale diventa imprescindibile – come del resto è agevole cogliere – guardare la posizione di chi effettua/ha effettuato materialmente il pagamento del contributo all’ENPAF.
In questo caso specifico, perciò, essendo due gli eredi [il coniuge e il figlio del de cuius] il pagamento dovrà essere sostenuto e tracciato [es. tramite bonifico o carta di credito intestata o cointestata] direttamente dal coniuge appunto nella sua qualità di coniuge [superstite] e per ciò stesso beneficiario della pensione indiretta.
In questo modo, Sua madre potrà pertanto dedurre l’intero importo dal proprio reddito imponibile.
Se, al contrario, il bollettino fosse pagato da Lei [che non è evidentemente il diretto beneficiario del trattamento pensionistico indiretto], il versamento verrebbe inquadrato come il semplice saldo di un debito ereditario, derivandone così – per entrambi gli eredi – la perdita assoluta della deducibilità fiscale.
(stefano olivieri)
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