D’intesa con i miei due soci abbiamo deciso di aprire la farmacia anche in orario notturno. Abbiamo comunicato alle tre farmaciste dipendenti tale scelta, ma una di loro mi ha opposto molto convintamente che non può lavorare la notte in quanto deve assistere il figlio che ha meno di un anno.
Ha ragione a opporsi?

 La risposta è affermativa e sarebbe stata affermativa anche nel caso in cui il figlio della Sua collaboratrice avesse avuto più di un anno ma  meno di tre anni di età.
L’art. 11, comma 2, del d.lgs n. 66 del 2003, infatti, prevede il divieto assoluto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, a decorrere dalla data dell’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Inoltre, la stessa disposizione prevede che non sono obbligati [quindi, se non intendessero sottrarsi alla richiesta datoriale, avrebbero comunque la facoltà di non beneficiare dell’esenzione] a prestare lavoro notturno:

a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la lavoratrice;

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore nei primi tre anni dall’ingresso di quest’ultimo in famiglia e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la lavoratrice madre;

c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

In definitiva, almeno nel Suo caso, la lavoratrice è – del tutto legittimamente, per quanto detto – esonerata dal lavoro notturno.

(giorgio bacigalupo)

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