Nella Sediva News del 31 ottobre 2024 abbiamo illustrato il contenuto dell’ordinanza della Cassazione n. 23341 del 29 agosto 2024 in cui gli Ermellini stabilivano che in caso di estinzione di una società – e la sua conseguente cancellazione dal registro delle imprese – i soci sono obbligati a rispondere delle sanzioni tributarie a carico dell’impresa in quanto si configurava “un fenomeno successorio connotato da caratteristiche sui generis al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali”.
Senonché, con la sentenza n. 5986 depositata il 17 marzo 2026, e quindi recentissima, i giudici di legittimità ribaltano completamente il loro precedente orientamento affermando che con l’estinzione della società le sanzioni tributarie non sono trasmissibili ai soci.
Le motivazioni alla base del “cambio di rotta” si rinvengono nel fatto che – secondo i Supremi Giudici – la sanzione tributaria, a differenza di quella civile, ha un carattere punitivo, e non risarcitorio, e pertanto colpisce l’autore della violazione – che è la società come tale, evidentemente – e dunque, in base al principio di personalità della responsabilità [vale a dire, è responsabile esclusivamente il soggetto che compie l’atto illecito…si pensi in tal senso alla responsabilità penale che notoriamente è personale (come previsto dall’art. 27, comma 1, Cost.)], la sanzione non può essere trasmessa a un soggetto diverso quale il socio [o i soci].
Inoltre, il principio sancito dalla legge in ordine all’intrasmissibilità agli eredi di un contribuente delle sanzioni ha carattere generale e perciò è applicabile anche al caso della società estinta, e l’ultima modifica normativa introdotta nel 2024 – in base alla quale la sanzione prevista a carico della società grava e può gravare esclusivamente su quest’ultima – ha carattere ricognitivo nel nostro sistema tributario, e non innovativo.
I soci di società estinte possono dunque, almeno per il momento, tirare un sospiro di sollievo…
(cesare pizza)
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