L’anno scorso ho ristrutturato il mio garage, rifacendo l’impianto elettrico, la pavimentazione e i serramenti. Dovendo quest’anno rinnovare parte degli arredi e degli elettrodomestici dell’abitazione (una villetta di cui il garage è pertinenza) posso fruire del bonus mobili?
Le pertinenze delle abitazioni, anche quando siano accatastate autonomamente rispetto a queste ultime e pur non costituendone in ogni caso parte integrante, sono tuttavia beni accessori e vincolate giuridicamente [per finalità ornamentali e/o funzionali] alle abitazioni cui pertengono.
Pertanto, ne seguono la sorte.
Per restare quindi sul tema che propone il quesito, bisogna guardare al garage come un’estensione della villa di cui il garage stesso è pertinenza, e questo anche laddove – ripetiamo – sia catastalmente e/o fisicamente distinto dal bene principale e cioè dall’abitazione.
Questa premessa ci aiuta a dare una risposta forse abbastanza corretta ed esaustiva.
Se allora, la ristrutturazione – che è uno di quegli interventi che “traina” il bonus mobili – riguarda il garage pertinenziale, il beneficio è senz’ altro ammissibile pure nel caso in cui i mobili/elettrodomestici siano collocati nell’abitazione, appunto perché – per effetto del vincolo pertinenziale – i due immobili sono considerati un unicum.
Per completezza d’argomento chiariamo anche che, di contro, non è invece agevolabile l’acquisto o la costruzione di un garage pertinenziale dato che in tal caso la pertinenza viene ad esistere ex novo proprio per effetto dell’intervento, esulando dunque – sia nel caso di acquisto che in quello di costruzione – dall’ipotesi della ristrutturazione del bene già esistente, sempre inteso come “somma” di abitazione/bene principale e garage/bene pertinenziale.
Ricordiamo che per il 2026 il bonus è riconosciuto per la spesa massima di 5.000 euro e, per il 50% della stessa, in dieci anni e però spetta quando l’intervento principale sia iniziato nel 2025.
Da ultimo, a completamento della risposta richiamiamo rapidamente le principali tipologie di mobili/elettrodomestici che rientrano nell’agevolazione:
Mobili
- letti, armadi, cassettiere;
- librerie, scrivanie, tavoli;
- sedie, comodini, divani;
- poltrone, credenze;
- materassi,
- apparecchi di illuminazione.
È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (es: il parquet), tende, tendaggi e altri complementi di arredo.
Grandi elettrodomestici
- frigoriferi;
- congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici;
- lavastoviglie;
- apparecchi per la cottura;
- stufe elettriche;
- forni a microonde;
- piastre riscaldanti elettriche;
- apparecchi elettrici di riscaldamento;
- radiatori elettrici;
- ventilatori elettrici;
- apparecchi per il condizionamento.
Devono essere peraltro di classe energetica [secondo quanto riportato dall’etichetta energetica] non inferiore alla classe A per i forni; alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie e alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.
L’acquisto, infine, è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.
(stefano civitareale)
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