[…e il successivo ricorso a un collaboratore a “partita iva”]
Posso licenziare un dipendente adducendo quale motivo di licenziamento la crisi che attualmente la farmacia sta passando e poi però affidare in pratica lo stesso lavoro a un collaboratore esterno? Non rischio in tal modo di veder impugnato e annullato il licenziamento?
Si, francamente ci pare che una scelta del genere possa esporre la farmacia all’eventualità – tutt’altro che teorica e remota – di vedersi contestare, e con successo, il licenziamento.
Quando, d’altra parte, si sostiene e si afferma l’esistenza di una crisi economica dell’azienda e si procede, proprio per questo, a un licenziamento appunto per giustificato motivo oggettivo [che, ricordiamo, è il recesso fondato su ragioni economiche organizzative o produttive, in questo caso, della farmacia], il punto decisivo non è tanto e soltanto la dimostrazione delle (asserite) difficoltà organizzative o della necessità della riduzione dei costi, ma anche e soprattutto la coerenza delle scelte successive.
La giurisprudenza, d’altronde, è ormai chiara nel ritenere illegittimo il recesso aziendale se, dopo l’allontanamento del dipendente, le stesse attività vengono affidate a un collaboratore esterno, e questo, a prescindere dalla formalizzazione o meno, come autonomo, del nuovo e diverso rapporto lavorativo.
Quel che conta, come del resto è dato spesso vedere, è la sostanza: se il lavoro, insomma, continua a essere svolto e il dipendente licenziato aveva le competenze per farlo, la motivazione economica perde fatalmente credibilità.
E, attenzione, nella/per la farmacia uno scenario del genere è tutt’altro [in questi ultimi tempi] che raro, specie quando – per contenere i costi – si decide di rinunciare a una risorsa interna per poi ricorrere, come nel Suo caso, a collaboratori a partita iva.
Tuttavia, la semplice etichetta di “collaborazione autonoma” non può bastare a giustificare con successo la scelta datoriale, perché a essere oggetto di valutazione e di esame è la persistente e concreta esigenza aziendale di avvalersi comunque di un’attività lavorativa compatibile con la professionalità del lavoratore estromesso.
Se allora, e siamo al dunque, una tale verifica non viene effettuata – adeguatamente e in ogni caso prima ancora dell’intimazione di licenziamento – il recesso del titolare di farmacia corre seriamente il rischio di essere considerato privo di fondamento e quindi illegittimo.
La crisi, infatti, per essere considerata davvero rilevante dal punto di vista giuridico, deve tradursi in una effettiva eliminazione delle mansioni e non [in ipotesi] in una loro diversa esternalizzazione.
Diversamente, vale la pena ribadirlo ancora una volta [come d’altra parte ha ribadito la Cassazione anche recentemente…], la farmacia può essere chiamata – se non evidentemente a reintegrare il lavoratore – a rispondere quantomeno delle conseguenze economiche di un licenziamento ritenuto ingiustificato.
(aldo montini)
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