Sono socio accomandante di una sas titolare di farmacia insieme a mio fratello, socio accomandatario. Da poco mio fratello ha scoperto di avere un grave problema di salute che lo assenterà dalla farmacia per almeno un mese. Mi avrebbe chiesto di sostituirlo nell’amministrazione della sas per questo arco di tempo, ma, leggendo anche alcune Vs. Sediva News, mi sembra di aver capito che una soluzione simile potrebbe comportarmi dei problemi… è così?
Il tema, come peraltro Lei ha evidenziato, è stato oggetto di qualche Sediva News, ma – onde evitare qualsivoglia incertezza – è bene ritornare sull’argomento.
La Sua osservazione inerente all’amministrazione della sas da parte del socio accomandante è corretta; infatti, il primo comma dell’art. 2320 cod. civ. stabilisce che non possono essere posti in essere dal socio accomandante atti di amministrazione, né il socio accomandante può trattare o concludere affari in nome della società, “se non in forza di procura speciale per singoli affari”.
L’eventuale violazione di questo precetto normativo [sempre in base all’art. 2320 cod. civ.] comporterebbe per l’accomandante la “responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’articolo 2286”.
Pertanto, è opportuno che predisponiate per atto pubblico, cioè per rogito notarile, questa procura, individuando tuttavia – attenzione – i singoli affari che il socio accomandante potrà nel vs caso porre in essere nel periodo in cui Lei sarà assente dalla farmacia.
In conclusione, dovrete fare chiarezza su quali saranno gli atti specifici e le operazioni specifiche che Lei dovrà compiere durante l’assenza di Suo fratello e a quel punto, potrete procedere con la redazione della procura.
(matteo lucidi)
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