Mi è stata notificata sabato scorso, che era il 24 luglio, una cartella di pagamento che dovrebbe essere pagata entro 60 giorni. Posso beneficiare della sospensione del famoso periodo feriale? 

La risposta non può essere affermativa.

Infatti, la cartella di pagamento, che Le è stata notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione – come Lei riferisce – il 24 luglio 2025, non beneficia della sospensione dei termini per il pagamento prevista dal periodo feriale, cioè, appunto, dal 1° agosto al 4 settembre p.v.

Rammentiamo che, ai sensi dell’art. 7-quater, commi 16, 17 e 18 del DL n. 193/2016, sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre:

  • i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso IVA (art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006);
  • i termini previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Non godono, invece, del periodo di sospensione i termini di versamento delle somme derivanti da cartella di pagamento e pertanto l’unica sospensione che Lei potrebbe utilizzare nel Suo caso è quella per l’impugnazione; quindi, se volesse impugnare la cartella in esame, ai 60 giorni (previsti dalla norma) bisognerà aggiungere nel Suo caso i 31 giorni del mese di agosto.

Se, diversamente, il Suo intento è quello di pagare la cartella, Lei dovrà considerare anche i giorni di agosto, cosicché – ed eccoci al quesito – una cartella arrivata il 24 luglio 2025 dovrà essere pagata entro e non oltre il 22 settembre p.v.

(andrea raimondo)

 

 

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