Mi sono accorto di avere fatto un bonifico errato per il pagamento delle spese di ristrutturazione del mio appartamento e temo, a questo punto, di perdere lo sconto fiscale. Come posso rimediare?

 

Torniamo su un argomento già affrontato in passato perché “sviste” del genere accadono di frequente e possono costare la perdita delle detrazioni Irpef previste per questi lavori, che – giova ricordarlo – fino al 31/12/2019 [e salve ulteriori proroghe nella prossima legge di bilancio] sono concesse nella percentuale maggiorata del 50%, in luogo dell’ordinario 36%, della spesa con il tetto di 96.000 euro – invece dell’ordinario 48.000 euro, da considerarsi per immobile e per intervento.
Il riconoscimento delle agevolazioni tuttavia è condizionato da una serie di adempimenti.
A questo proposito, infatti, l’art. 1, comma 3, del Decreto Minfinanze/Lavori pubblici n. 41 del 18/02/1998 [cui rinvia l’art. 16-bis del TUIR] prevede che “…il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”: il c.d. “bonifico parlante”.
L’art. 4 dello stesso Decreto, poi, disciplinando i casi di diniego della detrazione prescrive (comma 1) che “(l)a detrazione non è riconosciuta in caso di: (…)  b) effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’articolo 1, comma 3”: conseguentemente un bonifico che non rechi tutti i dati sopra richiamati determina la perdita irrimediabile dell’agevolazione.
La ratio della disposizione è naturalmente quella di consentire alle banche e alle poste – per il tramite delle quali viene effettuato il pagamento – di operare la ritenuta sui compensi corrisposti alle imprese incaricate dei lavori disposta dall’art. 25 del D.L. n. 78/2010: senza quelle indicazioni l’ente finanziario non è in grado di operare la ritenuta con evidente danno per l’Erario e da qui la severa prescrizione che abbiamo appena visto.
Tuttavia, nel corso del tempo la stessa Agenzia delle Entrate – nella considerazione che bonifici errati e/o incompleti possano essere anche la conseguenza di errori materiali o negligenza senza celare alcun intento evasivo – ha approntato dei rimedi.
E infatti – dapprima con la Ris. n. 55/E/2012 – ha ammesso che l’incompleta e/o inesatta compilazione del bonifico bancario/postale possa essere sanata con la ripetizione del pagamento: in pratica bisognerà accordarsi con la ditta esecutrice dei lavori per farsi restituire la provvista e ri-eseguire il bonifico nella forma corretta; cosa questa, come è intuibile, non sempre agevole e immediata.
Perciò, più recentemente, con la Cir. n. 48/E/2016 l’Agenzia è tornata sull’argomento chiarendo che qualora per errore non siano stati indicati nel bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il pagamento, la detrazione spetta solo se il contribuente si fa rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall’impresa esecutrice dei lavori con cui quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati e abbiano concorso alla determinazione del reddito d’impresa.
La dichiarazione dovrà naturalmente essere conservata ed esibita agli uffici dell’Amministrazione finanziaria in caso di controllo del mod. Unico.
Non resta quindi, anche nel Suo caso, che contattare la ditta beneficiaria del pagamento per concordare con essa quale delle due strade percorrere.

(valerio salimbeni)

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