Sono il legale rappresentante di una srl titolare di farmacia e ricopro anche la carica di amministratore unico: devo comunicare anch’io il mio indirizzo PEC personale al Registro delle Imprese entro il 30 giugno, oppure è sufficiente quello già iscritto per la società?

Ne abbiamo già parlato nella Sediva News del 18 marzo scorso – e il suo titolo era già allora fin troppo eloquente [“La pec dell’amministratore [di snc, sas, srl] non può essere quella della società…”] – e però il termine del 30 giugno è ormai imminente e dunque non possiamo non ritornarci sia pure brevemente.
Dunque, tutti gli amministratori di società – sia di persone che di capitali – che esercitano attività imprenditoriale sono tenuti a dotarsi di un domicilio digitale personale e a comunicarlo al Registro delle Imprese: la norma non si rivolge all’organo amministrativo nel suo complesso, ma al singolo soggetto [persona fisica o giuridica] formalmente investito di poteri gestori.
Nessuna possibilità, quindi, di utilizzare la PEC della società anche per uno o più dei suoi amministratori perché ciascuno di loro dovrà indicarne una distinta, personale e univoca: è un obbligo – giova ricordarlo – introdotto con la Legge di bilancio 2025 e non comporta alcun onere fiscale o camerale.
Ben diversamente, alla mancata comunicazione della PEC, ad esempio, di un nuovo amministratore consegue la sospensione delle domande [di iscrizione di un atto di nomina, di rinnovo di carica, ecc] presentate al Registro delle Imprese e tuttavia, trascorsi trenta giorni, l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. [da 103 a 1.032 euro], viene ridotta a un terzo ove regolarizzata tempestivamente.
Sono tenuti all’adempimento anche i liquidatori, ma non le società semplici salve quelle che esercitano attività agricola, i consorzi o le società di mutuo soccorso.
Naturalmente, come abbiamo detto altre volte, anche le società titolari di una o più farmacie sono assoggettate a questa normativa e pertanto le persone che vi rivestano ruoli gestionali dovranno necessariamente vigilare sul corretto e tempestivo adempimento, anche perché – attenzione – perdurando l’inadempimento la società come tale viene nei fatti colpita da misure interdittive perché impossibilitata a operare.

 (aldo montini)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!