[…ma non di tutte]

 È un tema che riteniamo necessario trattare in questa Sediva News Extra per il grande numero di quesiti che ci stanno pervenendo in questi giorni.

Dunque, la Legge di Bilancio 2020 – l. n. 160 del 27/12/2019 – prevede che dal 1° gennaio 2020 le spese detraibili nella misura del 19% (quelle elencate nell’art. 15 del Tuir, come, ad esempio, le spese sanitarie, gli interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili, le spese per istruzione, ecc.) dovranno essere effettuate con moneta elettronica, cioè mediante strumenti di pagamento tracciabili [bonifici bancari, bonifici postali, pagamenti con carte di debito, carte di credito e carte prepagate, assegni bancari e circolari] pena la loro indetraibilità.

La possibilità di pagare in contanti – conservando nondimeno il diritto alla detrazione – resta ferma soltanto per le spese in medicinali e in dispositivi medici [v. Elenco allegato, peraltro non esaustivo], nonché per le spese sostenute per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN, tutte quindi detraibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato.

Se è vero dunque che il pagamento di medicinali e di dispositivi medici [e delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN] può essere effettuato anche in contanti dal cliente ai fini della detrazione della spesa, così non può essere invece per i servizi erogati in farmacia da professionisti sanitari, che infatti richiedono anch’essi obbligatoriamente, dal 1° gennaio 2020, il pagamento con strumenti tracciabili [sempre ai fini della fruizione della detrazione Irpef per il cittadino…].

Resta inteso tuttavia che il cliente non è evidentemente obbligato al pagamento con strumenti tracciabili – perché il vincolo, giova ribadirlo, opera soltanto ai fini della fruizione da parte del cittadino della detrazione fiscale agli effetti dell’Irpef… – cosicché la farmacia potrà/dovrà accettare pagamenti anche in contanti quando si tratti di servizi erogati dalla e/o nella farmacia stessa da professionisti sanitari.

In ogni caso, per i migliori rapporti con l’utenza, può essere opportuno che il farmacista consigli/raccomandi al cliente di conservare – unitamente alla documentazione utile ai fini fiscali [fattura/ricevuta cartacea, scontrino parlante] – anche la ricevuta dell’effettivo avvenuto pagamento della prestazione con strumenti tracciabili come il Pos, la Carta di Credito, ecc.

(Studio Associato)

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