Il funzionario competente del ns. Comune mi ha anticipato che se presento la richiesta di uno stallo di carico e scarico davanti alla farmacia difficilmente avrò una risposta positiva e mi ha motivato questo possibile diniego limitandosi a indicare, come fosse un principio guida generale assunto dal Comune, non meglio precisate difficoltà di viabilità.
Potrei impugnare in questo caso, se presento la domanda, l’eventuale provvedimento negativo? Mi risulta che ci sia una sentenza di Tar a favore di una farmacia.

Probabilmente Lei intende riferirsi a un’ordinanza cautelare del Tar Lazio di circa un mese fa, con cui – in una vicenda che ha interessato [e interessa, perché la sentenza di merito ancora non c’è stata] una farmacia romana ma che potrebbe anche attagliarsi al Suo caso.

I giudici romani hanno affermato, allineandosi peraltro a decisioni di altri giudici amministrativi, che i Comuni non possono rigettare in modo generico e non motivato [e/o non adeguatamente motivato in ordine a uno o più dei numerosi aspetti che possono afferire all’esercizio di un potere discrezionale] le richieste di istituzione di stalli di sosta o di carico/scarico davanti agli esercizi farmaceutici.

Non si tratterebbe evidentemente – specie se l’assunto trovasse solide, non equivoche e definitive conferme dal Consiglio di Stato – di un principio da poco, tanto più se consideriamo il numero crescente di contenziosi su una problematica del genere, ascrivibile tuttavia anche allo scarso interesse con cui il tema viene generalmente affrontato/non affrontato dalle amministrazioni locali.

Nel caso esaminato dal Tar Lazio, dunque, il Comune aveva rigettato l’istanza della farmacia adducendo una generica impossibilità legata alla “conformazione dei luoghi”, una motivazione quasi impalpabile quanto in ogni caso priva [perlomeno in sede istruttoria e, più in generale, nella fase documentale] di autentici riscontri oggettivi.

L’accessibilità alla farmacia, invece, non è un “plus” organizzativo né un’opzione a discrezione del “Sindaco di turno”: costituisce invece anch’essa uno dei profili che ben possono ritenersi integrare il corretto/migliore esercizio del servizio pubblico che la farmacia è chiamata a garantire.

Peraltro, il quadro normativo sembrerebbe già di per sé ragionevolmente sufficiente: l’art. 6, comma 4, del Codice della Strada, in particolare, conferisce all’ente proprietario [della strada] il potere di imporre limiti e obblighi anche permanenti in funzione della circolazione e/o delle caratteristiche strutturali della viabilità, mentre il successivo art. 7, primo comma, lett. e), consente ai Comuni di istituire aree di parcheggio nei centri abitati.

È appunto in applicazione di queste due disposizioni, d’altronde, che le amministrazioni comunali hanno talora concesso, ma sempre più frequentemente mostrano di essere orientate a concedere, stalli di sosta temporanea in favore delle farmacie, senza che sia necessaria una previsione normativa espressa.

Non pare possa quindi reggere l’obiezione, pure talora anch’essa avanzata, secondo cui l’art. 7, lett. b), non menzionerebbe espressamente parcheggi per i clienti delle farmacie: la norma disciplina altri casi, è vero, ma non esclude affatto – e anzi, sembra lasciare ampio margine – a soluzioni ulteriori fondate proprio sulle disposizioni appena ricordate.

Né si può ritenere ostativa, almeno di per sé, l’assenza di una specifica previsione nel regolamento comunale sulla COSAP: il fatto che tale regolamento “nulla preveda”, come ammette la stessa amministrazione [restando nel giudizio innanzi al Tar laziale], non implica affatto che quel che non è disciplinato sia vietato.

L’aspetto che spesso sfugge, o che colpevolmente si preferisce non approfondire e men che meno valorizzare, è che la farmacia – indipendentemente da chi ne sia il titolare, se un farmacista o altra persona fisica, oppure una società di persone o di capitali – non può essere assunta/inquadrata come un qualunque esercizio commerciale, proprio perché è indubbiamente il soggetto concessionario di un servizio pubblico essenziale.

Anzi, se stiamo a una pur isolatissima sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione [che invochiamo soprattutto per “comodità” espositiva pur non condividendola nelle sue conclusioni], la farmacia è addirittura un organo del SSN, quantomeno in tutte le circostanze in cui eroga agli assistiti prestazioni rientranti nella [rinnovata] Convenzione, il cui ambito di operatività, in ogni caso, non è più circoscritto alla dispensazione di farmaci, come del resto è ben noto a tutti voi.

È allora una ragione di più perché la concessione di uno stallo davanti alla farmacia non venga considerato – come invece taluni vorrebbero – un “vantaggio di categoria”, trattandosi ben diversamente di una misura perfino necessaria [almeno nella gran parte dei casi…] a garantire l’operatività concreta di un presidio sanitario di prossimità, specialmente in contesti urbani ad alta densità.

Non può né deve stupire quindi che la giurisprudenza amministrativa più recente [oltre alla citata ordinanza del Tar Lazio, sono rinvenibili, ad esempio, anche pronunce del Tar Toscana e della Sez. di Catania del Tar Sicilia] stia consolidando, come auspicavamo all’inizio di queste note, un orientamento per il quale – e non è poco – il Comune, salvo impedimenti oggettivi e puntualmente dimostrati, è tenuto a individuare soluzioni utili anche su questo aspetto.

Del resto, anche l’affermazione – anche questa, beninteso, affiorata qua e là – secondo cui il Sindaco può riservare spazi per il carico/scarico solo in presenza di un interesse pubblico può deporre tranquillamente a favore di queste conclusioni, non essendo dubitabile che la farmacia, come abbiamo osservato poco fa, rappresenta – nella sua quotidiana attività che tende sempre più ad andare oltre quella di dispensazione di medicinali – la concretizzazione più evidente e pervasiva dell’interesse pubblico alla salute.

Né infine si tratta – come pur qualcuno continua a sostenere – di soddisfare esigenze “private” della clientela: qui viene in gioco, semmai, la funzionalità di un servizio che deve operare senza ostacoli, anche logistici, nell’interesse di tutta la collettività.

(gustavo bacigalupo)

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