Avete recentemente parlato della rivalutazione dei beni d’impresa ed è un tema che interessa molto anche a me perché il locale della farmacia, di cui sono titolare individuale, vorrei tenerlo nonostante stia vendendo la farmacia e comunque l’acquirente non è in grado di pagare anche il locale.
Dovrò quindi eliminarlo dai beni della farmacia e perciò poterlo rivalutare al valore di mercato, perché questo mi permetterebbe di pagare meno per estrometterlo visto che in questo momento è in bilancio a un importo bassissimo.
Nella news di qualche giorno fa avete parlato di una facoltà concessa alle società di capitali ma, come avete chiarito all’inizio di quest’anno, nella Legge di Bilancio 2020 la facoltà di rivalutazione era già prevista ed estesa anche alle aziende diverse dalle società di capitali.
E allora vi chiedo: anche questa rivalutazione è aperta alle imprese individuali?
È proprio così.
Del resto, l’estensione della facoltà di rivalutare i beni aziendali anche alle società di persone e alle imprese individuali [tra le quali evidentemente anche le farmacie di cui siano titolari persone fisiche come nel Suo caso] era stata espressamente prevista la prima volta nel Collegato Fiscale alla Finanziaria 2001 [l. 342/2000] e successivamente anche, come Lei ricorda, proprio nella Legge di Bilancio 2020 [v. Sediva News del 17/1/2020].
Sulla stessa linea si è dunque mosso, da ultimo, anche il Decreto Agosto, contemplando [con richiami contenuti nel comma 7 dell’art. 110] l’estensione appunto alle società di persone e alle imprese individuali, oltre che alle società di capitali, la facoltà di rivalutare i cespiti aziendali.
Per quanto La riguarda, pertanto, estromettere il locale dai beni aziendali prima di effettuare la cessione della farmacia Le comporterebbe in questo momento un onere pari più o meno al 13% del suo valore rivalutato, operazione che diversamente comporterebbe/avrebbe comportato a Suo carico la tassazione ordinaria, quella cioè progressiva.
In sostanza, almeno sotto questo aspetto, il Decreto Agosto si comporta come una “parziale legge di bilancio anticipata”, permettendo al Fisco di introitare somme a tale titolo già nel 2021 invece che nel 2022, come sarebbe avvenuto nel caso di inserimento della rivalutazione nella Legge di Bilancio 2021.
Confermiamo senz’altro quanto sottolineato nel commento alla Legge di Bilancio 2020, perché allo stesso modo provvede – in termini espressi – anche il Decreto Agosto nel comma 7 che infatti ricomprende oltre le società di capitali [ai fini dell’ammissione alla rivalutazione] anche le società di persone e le imprese individuali.
Quindi anche la _Sua farmacia, proprietaria del locale, potrà senz’altro avvalersi di questa opportunità.
(marco righini)
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