Ho seguito le indicazioni contenute in una circolare ministeriale per calcolare e pagare l’Imu, ma l’Amministrazione ha poi contestato la mia scelta applicando anche sanzioni e interessi. Ora mi chiedo: mi sono comportato in buona fede seguendo istruzioni ufficiali, anche se poi risultate sbagliate, posso almeno evitare le sanzioni?

Le circolari, le risoluzioni, le istruzioni ministeriali: ci si affida spesso – e in verità con fin troppa leggerezza – a questi strumenti come se avessero il crisma della legge, mentre la Cassazione, anche da ultimo con l’ordinanza n. 7998/2025, non fa che ribadire il suo fermo contrasto a un inesistente “diritto delle circolari”, come è ovvio d’altronde che nessuna di quelle “indicazioni” è o può essere fonte del diritto e dunque non può vincolare né il contribuente e né il giudice, ma neppure può generare aspettative giuridicamente tutelabili.
Il principio è netto e, a dispetto delle resistenze che continua a suscitare in chi cerca certezze là dove non possono essercene, non tollera deroghe: il legittimo affidamento, in ambito tributario, non si fonda sulla fiducia riposta nella prassi amministrativa, quando questa si discosti dal dettato normativo, ma solo sulla legge, e ancor più precisamente sulla legge interpretata dal giudice.
Anche l’invocazione dell’incertezza normativa oggettiva – che può pur sempre valere, lo si sa, a escludere la sanzione – deve misurarsi su parametri rigorosi: la contraddittorietà delle fonti, l’assenza di una giurisprudenza stabile, le ambiguità semantiche della norma, la mancanza o incoerenza della prassi.
E tuttavia, pure in presenza di uno o più di questi “fatti-indice”, spetta comunque al giudice accertare se davvero si sia in presenza di un’incertezza inevitabile e non superabile neppure da chi la norma è chiamato a interpretarla professionalmente.
In sintesi: i pareri delle autorità non sono [né, almeno finora, sono mai stati] “diritto”, e dunque chi vi si attiene senza il conforto della legge lo fa – sempre e soltanto – a proprio rischio.
Senonchè, e rispondiamo quindi anche al quesito, se il contribuente si è attenuto in buona fede a una circolare o a una risoluzione – poi rivelatasi non conforme alla legge – l’Amministrazione potrà bensì pretendere il pagamento dell’imposta, ma non potrà irrogare sanzioni né pretendere interessi, potendosi il contribuente utilmente avvalere del principio di tutela dell’affidamento riconosciuto, com’è noto, dall’art. 10 dello Statuto del contribuente e comunque ribadito dalla stessa giurisprudenza di legittimità [da ultimo, Cass. n. 3718/2024].

(aldo montini)

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