Gradiremmo un cortese vs. riscontro al quesito di un iscritto al ns Ordine riguardante la partecipazione in forma associata al concorso straordinario.
Se cioè uno dei soci, dopo che il referente ha accettato la sede assegnata, non sottoscrive il modello di accettazione individuale come richiede la Regione fa decadere tutti dall’assegnazione? E quali sono eventualmente le altre cause di decadenza? E comunque, questa è la domanda che in realtà ci è stata posta, viene in tutti i questi casi compromessa anche la partecipazione dei partecipanti a successivi e immediati concorsi ordinari per l’assegnazione di sedi?

La mancata sottoscrizione, anche da parte di uno solo dei componenti la formazione assegnataria della sede, del modulo di accettazione individuale – che quasi tutte le Regioni pretendono sia firmato da ogni co-vincitore, unitamente ad altri documenti  a firma individuale e/o congiunta – comporta l’esclusione dell’intera compagine dalla graduatoria o, più correttamente, la decadenza dall’assegnazione.

L’una o l’altra di tali due conseguenze, che implicano allo stesso modo l’estromissione definitiva dalla procedura, possono derivare anche dalla mancata risposta all’interpello da parte del referente entro i fatidici cinque giorni dalla sua ricezione [con l’indicazione, anch’essa a pena di esclusione dalla graduatoria, dell’ordine di preferenza delle sedi in numero corrispondente alla posizione in graduatoria della formazione], dalla mancata accettazione della sede assegnata all’esito dell’interpello entro quindici giorni dall’assegnazione, dalla successiva “rinuncia esplicita” alla sede e dalla “mancanza di uno dei requisiti di cui all’art 2 emersa successivamente all’interpello” [quando uno o più requisiti/condizioni di ammissione/partecipazione al concorso, mancanti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione, si rivelino tali solo successivamente].

Anche queste sono tutte vicende che, al pari di quella esaminata all’inizio, comportano egualmente l’esclusione dell’intera compagine dalla graduatoria e quindi dal concorso straordinario: e però, nessuna di esse pregiudica minimamente la partecipazione dei singoli componenti la formazione associata coinvolta a un qualsiasi successivo concorso ordinario.

(gustavo bacigalupo)

 

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