Insieme a un amico non farmacista ho rilevato una farmacia acquistando tutte le quote della società costituita con il conferimento dell’azienda.
Nei due anni successivi sono però emersi debiti aziendali di cui non avevamo avuto nessuna conoscenza e tra questi ci sono anche importi rilevantissimi dovuti dal precedente titolare per evasioni fiscali, oltre a pendenze con il personale e altri debiti diversi.
La nostra responsabilità per le imposte arretrate è limitata, come ci è stato riferito?
È una questione che è difficile comprendere perché, da quel che leggiamo, sembrerebbe che l’operazione sia stata da voi effettuata quasi… chiudendo gli occhi, senza pertanto la benché minima tutela o cautela e c’è almeno da augurarsi – guardando naturalmente ai vs. interessi personali – che il valore aziendale sia abbastanza contenuto e in ogni caso [anche se in termini molto sintetici dato che il tema, peraltro già affrontato in questa Rubrica, richiederebbe ben altro spazio] ne vedremo subito il perché.
Intanto, ricordiamo una volta di più che il conferimento di azienda in una società, di persone o di capitali, configura sul piano civilistico una cessione, e quindi la posizione di una società conferitaria di un’azienda è in principio la stessa – sotto parecchi dei profili che ci interessano in questa circostanza – di un qualunque soggetto se ne renda cessionario ricorrendo a un qualsiasi altro negozio traslativo diverso dal conferimento.
Perciò, come ogni cessionario di azienda, anche una società cui l’azienda sia stata conferita risponde dei debiti tributari nel limite del valore dell’azienda stessa [o del ramo d’azienda], limite che invece non è sancito espressamente, né è altrimenti configurabile, per le altre obbligazioni aziendali del conferente/cedente di altra natura.
E però, in materia fiscale, la responsabilità [che anche qui, ricordiamo, è solidale con il soggetto conferente/cedente l’azienda, ma è anche sussidiaria perché il beneficium excussionis – di cui tutti ormai dovreste conoscere il ruolo – è riconosciuto al cessionario/conferitario anche per i debiti tributari] non è circoscritta ai debiti emergenti “dai libri contabili obbligatori”, quel che invece – lo sappiamo – pretende l’art. 2560 cod.civ. per le altre obbligazioni, ma si estende anche ai debiti “risultanti dagli atti degli uffici tributari”.
La ratio di questa diversità della disciplina delle obbligazioni tributarie rispetto agli altri debiti aziendali sta soprattutto nell’esigenza di protezione dell’Erario da condotte del contribuente – in questo caso del conferente/cedente l’azienda – potenzialmente elusive e del resto è ancora più ampia quanto potenzialmente più incisiva la protezione dei diritti di natura retributiva dei lavoratori che vengono infatti tutelati dal codice civile, nei confronti (anche) del cessionario o del soggetto conferitario dell’azienda, indipendentemente da qualunque loro emersione dalle scritture contabili aziendali.
Queste brevi notazioni, comunque, si possono trarre agevolmente – almeno nella loro gran parte – anche semplicemente scorrendo il testo di una norma fondamentale di questo specifico tema, che è l’art. 14 del d.lgs. 472 del 1997, la cui disciplina, ai sensi del comma 5 ter dello stesso articolo, è d’altronde espressamente applicabile a “tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento”.
Vale la pena allora, per concludere, riportare integralmente perlomeno i primi tre commi del citato art. 14 [in vigore dal 1° aprile 1998].
- Il cessionario e’ responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui e’ avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonche’ per quelle gia’ irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
- L’obbligazione del cessionario e’ limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza.
- Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell’interessato, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle gia’ definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
- Omissis
- Omissis
Come vedete, i primi due commi enunciano nella sostanza i principi cui si è fatto cenno nel corso di questa breve disamina, mentre il terzo comma – su cui non abbiamo ritenuto necessario soffermarci per ragioni di spazio ma anche per la sua buona facilità di lettura – esprime una linea guida che deve attentamente osservare chi voglia rendersi acquirente di aziende o anche semplicemente di quote sociali.
(stefano lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!