[che, attenzione, non è l’ennesima nuova rottamazione]

La legge di conversione n. 15/2025 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante “disposizioni urgenti in materia di termini normativi” [il c.d. “milleproroghe”], consente [cfr. art. 3-bis del decreto convertito] la riammissione alla definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la c.d. “rottamazione quater”.

Come avvertiamo nel “sottotitolo” questa è una riammissione alla rottamazione quater e quindi non è l’ennesima nuova rottamazione.

Vediamo allora nel dettaglio.

a) Chi può aderire a tale “riammissione”?

Questa “riapertura” non è ovviamente generalizzata, ma è strettamente riservata ai soli contribuenti che hanno già aderito alla rottamazione e che però:

  • non abbiano versato una o più rate del precedente piano di pagamento agevolato [in scadenza fino al 31/12/2024], o non abbiano effettuato alcun pagamento;

oppure

  • abbiano effettuato tardivamente il pagamento di almeno una rata, o abbiano corrisposto un importo inferiore rispetto a quello dovuto.

b) Come aderire a tale “riammissione”?

Sarà necessario presentare un’apposita domandaentro il termine del 30 aprile 2025sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione accedendo:

  • all’area riservata del sito, quindi a mezzo autenticazione con credenziali SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi;

oppure

  • all’area pubblica, compilando un apposito form e allegando un documento di riconoscimento.

c) Quali le modalità di pagamento?

In fase di compilazione della domanda, dovrà essere indicato il numero delle rate con cui si intende effettuare il pagamento dell’importo dovuto, che potrà essere effettuato:

  • in un’unica soluzione, purché però, si badi bene, entro il 31 luglio 2025;

oppure

  • rateizzandolo, fino ad un massimo di 10 rate di pari importo di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2025, mentre le successive con scadenza al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2026 e 2027.

Giova altresì precisare, anche se parrebbe francamente intuitivo, che non potranno essere inseriti altri debiti al di fuori di quelli previsti nel piano di pagamento originario.


N.B.: alle somme dovute saranno applicati interessi in ragione del 2% su base annua.


Una volta trasmessa la domanda attraverso i canali menzionati sub a) della presente circolare, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà, entro il 30 giugno 2025, la “Comunicazione delle somme dovute” in cui l’Agente della riscossione indicherà l’ammontare complessivo degli importi da corrispondere e l’eventuale piano di pagamento delle rate.

In un’apposita FAQ dell’11 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inoltre precisato che:

  • anche coloro che risiedono in uno dei territori colpiti dall’emergenza alluvionale del 1° maggio 2023 potranno rientrare nella riammissione alla rottamazione quater;
  • una volta presentata la domanda di riammissione, fino alla scadenza della prima o dell’unica rata saranno sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni;
  • nel caso in cui il contribuente, pur essendo decaduto dalla “prima” rottamazione quater, abbia comunque effettuato dei pagamenti, questi verranno considerati alla stregua di acconti sulle somme residue del debito complessivo;
  • infine, con la presentazione della domanda [limitatamente a quanto dovuto nell’ambito della riammissione alla definizione agevolata], non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive [e, nel caso in cui siano state già avviate, verrano sospese, a meno che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo] ed eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda rimarranno in essere.

Infine, chi fosse intenzionato a usufruire di questa – per la verità, un po’ singolare – riammissione [che poi in realtà si traduce in una “riapertura”…] alla rottamazione quater, potrà naturalmente richiederci qualsiasi chiarimento ritenesse necessario.

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

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