Sono titolare di una farmacia con 3 dipendenti. A uno di loro ho assegnato un’auto a uso promiscuo in quanto addetto alle consegne. Tuttavia, ho deciso di interrompere il servizio a domicilio perché poco remunerativo e vorrei ora revocare l’assegnazione dell’autovettura poiché strettamente connessa all’incarico di consegna a domicilio.
Ho sentito, però, che la revoca dell’assegnazione garantirebbe al dipendente un indennizzo; è proprio così?

Per rispondere al quesito non possiamo non affrontare – perlomeno con una breve disamina – il principio di irriducibilità della retribuzione del lavoratore stabilito dal combinato disposto dell’art. 36 Cost. [secondo cui “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”], e dell’art. 2103 cod. civ.  in forza del quale “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.

Sulla scorta di tali disposti normativi, come vediamo, la retribuzione concordata al momento dell’assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra datore di lavoro e lavoratore e ogni patto contrario è da considerarsi nullo.

Sul punto, però, la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che questo divieto di diminuzione che fa carico al datore di lavoro si applica solo alla retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche ed essenziali alla qualifica e mansione lavorativa e che non si estende perciò alle componenti retributive accessorie [c.d. indennità modali] compensative di particolari modalità della prestazione [Cass. civ. n. 23205/2023].

Pertanto, se è pur vero che l’assegnazione dell’auto aziendale a uso promiscuo può comportare un vero e proprio benefit, il principio di irriducibilità della retribuzione risulterebbe violato nel caso di revoca del veicolo nell’ipotesi in cui quest’ultimo non sia stato assegnato relativamente alle mansioni del dipendente ma come un vero e proprio riconoscimento della professionalità e/o del ruolo assunto dal lavoratore [Cass Civ. 8704/1997; Cass. Civ.16106/2003; Cass. Civ. 19092/2017].

D’altro canto, la revoca di un bene assegnato al fine di adempiere a particolari modalità di esecuzione della prestazione lavorativa a seguito di una modifica dell’attività lavorativa – come nella vicenda da Lei prospettata – rappresenta un legittimo esercizio dell’attività del datore di lavoro [Cass. Civ. 19258/2019].

In conclusione, alla luce di quanto finora esposto, qualora decida di interrompere il servizio di consegna a domicilio e di riprendere il possesso della vettura, anche alla luce della numerosa giurisprudenza citata non sembrerebbe dovuto alcun indennizzo a favore del dipendente.

(cesare pizza)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!