[… a seguito di restituzione di parte dei beni acquistati con il credito]
Nel corso del secondo semestre 2022 ho effettuato degli investimenti in farmacia rientranti nelle agevolazioni previste per gli investimenti nel Mezzogiorno; ma dopo l’ottenimento del credito ho restituito parte dei beni.
Come devo comportarmi in relazione al credito concessomi?
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha trattato – mediante la risposta a un interpello – una vicenda analoga.
Il caso affrontato dall’Agenzia delle Entrate, infatti, riguardava un contribuente che, dopo aver ottenuto un credito d’imposta per investimenti in macchinari e attrezzature oggetto di agevolazione, a seguito di un accordo transattivo con il fornitore [nel quale veniva evidentemente restituita parte della fornitura] chiedeva all’AdE se e come dover procedere per correggere gli importi del credito che, seppur non utilizzato, doveva necessariamente essere ridotto – a causa appunto della parziale restituzione mediante emissione di una fattura di vendita – dei beni oggetto d’investimento.
Per fugare il dubbio, occorre preliminarmente fare riferimento alla norma istitutiva del c.d. “Credito d’imposta Mezzogiorno”, la l. n. 208/2015, il cui comma 105 dell’art.1 prevede che “se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi … il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti…”; e ancora: “il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato … è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate”.
Nel caso di specie, aggiunge l’AdE, la restituzione parziale della fornitura – effettuata, come detto, mediante emissione di regolare fattura di vendita al fornitore, rientrando nell’ipotesi di “cessione a terzi” – comporta inevitabilmente la rideterminazione al ribasso del credito iniziale.
L’Agenzia prosegue l’analisi illustrando il profilo operativo riguardante in particolare la comunicazione dell’importo oggetto di rideterminazione, che viene operata – precisa ancora la risposta all’interpello – mediante la compilazione sia di un apposito quadro [quadro RU] del dichiarativo [la classica dichiarazione dei redditi] relativo al periodo d’imposta di maturazione del credito [quando cioé sono stati realizzati gli investimenti] e sia del dichiarativo del periodo d’imposta in cui il credito è stato utilizzato.
Riassumendo e ipotizzando alcune date, ne deriva – poniamo – che:
– Anno 2022 (II semestre): realizzazione degli investimenti;
– Anno 2023 (dicembre): comunicazione tramite modello CIM17 del credito spettante;
– Anno 2024 (febbraio): convalida del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate;
– Anno 2024 (giugno): restituzione parziale dei beni;
– Anno 2024 (ottobre): indicazione nel quadro RU del modello Redditi per il 2023 del credito maturato nel 2022 e già “rideterminato” per effetto della restituzione parziale dei beni.
Ovviamente, qualora nel modello Redditi 2024 fosse stato indicato il credito in misura maggiore rispetto al credito spettante, occorrerà inviare una dichiarazione integrativa “a sfavore” indicando il dato corretto.
(mario astrologo)
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