Ho aderito al concordato preventivo biennale con la mia farmacia costituita sotto forma di una snc. Il maggior utile che andrò a dichiarare a seguito della proposta di CPB, potrà essere distribuito? Se sì, si distribuisce per quote di spettanza?
L’art. 20-bis del D.Lgs. 13/2024 recita: “(…) per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese (…)”.
Come vediamo, dunque, è la norma stessa a chiarire in termini non equivoci che l’accettazione da parte del contribuente [e quindi, nel Suo caso specifico, di un farmacista socio] della proposta del Fisco di CPB lo impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’irap relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.
Quindi, venendo al quesito, nelle società di persone – giova premetterlo a chiare note ancora una volta perché è vero che ne abbiamo già parlato, ma il tema sembra purtroppo continui a essere sottovalutato con grande disinvoltura… – l’utile può essere distribuito solo nei limiti del risultato del rendiconto degli amministratori.
Infatti, vale la pena ribadirlo ancora, l’art. 2262 c.c. prevede che – salvo patto contrario – ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto, mentre l’art. 2303 c.c. dispone che non può farsi luogo a ripartizione di somme tra i soci se non per utili realmente conseguiti.
Così, se la Sua snc ha aderito al CPB per gli anni 2024/2025 e nel 2023 aveva dichiarato un reddito imponibile di € 100.000, e se la proposta per il 2024 ammonta, poniamo, ad € 110.000, l’importo che i soci potranno legittimamente prelevare/distribuirsi dipende dal reddito risultante dal rendiconto, quindi ad esempio di € 100.000 e questo, beninteso, indipendentemente dal reddito proposto/dichiarato nel 2024 di 110.000.
Per concludere, dunque, l’individuazione degli utili legittimamente ripartibili dipende dal risultato derivante dal rendiconto e questo – eccoci al punto – non viene influenzato dal reddito accordato [anche se maggiorato] con il Fisco a seguito dell’adesione al CPB.
(andrea raimondo)
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