Mi sono appena reso conto di non aver presentato tramite il canale “ENTRATEL” il modello F24 relativo al versamento delle imposte in scadenza al 20 agosto 2022 che riportava un saldo a zero. Vorrei sapere se la sua presentazione si rende sempre obbligatoria e, nel caso in cui lo fosse, quali siano le modalità per procedere alla regolarizzazione.
Stando al quesito, immaginiamo che il mod. F24 riportasse al suo interno una compensazione c.d. “orizzontale”, cioè riguardante crediti e debiti di diversa natura.
Se così è, c’è un preciso obbligo di presentazione delle mod. F24, benché a saldo zero, imposto dal Legislatore al fine di esplicitare il dettaglio della compensazione effettuata.
Si tratta di un obbligo sancito dall’art. 19, c. 3, D.lgs. 241/1997, secondo il quale “la delega deve essere conferita dal contribuente anche nell’ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate”.
Ciò detto, e ribadito quindi l’obbligo anche in questo caso di presentazione del mod. F24 pur se a saldo zero, veniamo alle sanzioni previste e alle possibilità di regolarizzazione offerte al contribuente.
L’art. 15, c. 2/bis, D.lgs. 471/1997, prevede al riguardo che – per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione [c.d. F24 a saldo zero] – si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.
È possibile, peraltro, regolarizzare l’omissione “anticipando” l’irrogazione della sanzione e avvalendosi del ben noto istituto del “ravvedimento operoso” ai sensi dell’art. 13, c. 1, D.lgs. 472/1997, e beneficiando perciò di una cospicua riduzione delle sanzioni che varia in dipendenza del tempo che intercorre tra l’omissione e la data in cui avviene la regolarizzazione.
Nello specifico:
- riduzione a 1/9 in caso regolarizzazione entro 90 giorni dall’omissione, versando una sanzione pari ad euro 5,56 in caso di ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi e a euro 11,11 dal sesto al novantesimo giorno;
- riduzione a 1/8 in caso regolarizzazione entro un anno dall’omissione, versando una sanzione pari ad euro 12,50;
- riduzione a 1/7 in caso regolarizzazione entro due anni dall’omissione, versando una sanzione pari ad euro 14,29;
- riduzione a 1/6 in caso regolarizzazione oltre due anni dall’omissione, versando una sanzione pari ad euro 16,67;
- riduzione a 1/5 in caso regolarizzazione a seguito di contestazione della violazione, versando una sanzione pari ad euro 20,00.
Concludendo, quindi, Lei potrà regolarizzare l’omissione procedendo alla presentazione telematica “ora per allora” del mod. F24 [da effettuarsi, lo ricordiamo, esclusivamente tramite i canali “Entratel” o “Fisco on line”], versando contestualmente la sanzione come sopra determinata [e dunque pari nel suo caso a euro 11,11 perché la regolarizzazione è stata operata entro i 90 giorni dall’omissione] e indicando il codice tributo “8911”.
(stefano olivieri)
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