Ho accettato la proposta del concordato preventivo biennale. Ora il calcolo della tassazione ordinaria sul reddito concordato (quindi, senza considerare il reddito in aumento rispetto al 2023, per il quale si potrà optare per l’imposta sostitutiva) verrà ridotto delle deduzioni e/o detrazioni personali oppure le andrò a perdere?
Ad altri quesiti, più o meno della stessa importanza, verrà data risposta nel corso del Webinar programmato per Giovedì 5 dicembre, ore 14.30, di cui diamo maggiori dettagli in un’altra Sediva News odierna.
Oggi abbiamo ritenuto di anticipare il riscontro a questa email perché il tema è stato proposto da parecchi di voi.
Dunque, nel caso di accettazione della proposta dell’Amministrazione finanziaria, il reddito concordato biennale [ovviamente al netto dell’aumento soggetto a imposta sostitutiva che, come ben noto, varia in base al punteggio ISA* del singolo soggetto] sarà assoggettato alle ordinarie deduzioni e/o detrazioni previste dalla normativa fiscale vigente.
*La flat tax [calcolata sulla differenza tra il reddito proposto e il reddito dichiarato per l’anno precedente e quindi, in questo caso, per il 2023] è pari al: 10% quando il voto ISA sia stato pari a 8; il 12% quando il voto ISA sia stato superiore a 6 e inferiore a 8; o, infine, in ragione del 15%, quando il voto ISA, sempre per l’anno precedente, sia stato inferiore a 6.
Ricordiamo inoltre che, secondo l’art. 35, comma 2, del D.Lgs. 13/2024: “(…) per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato (…)”.
Pertanto, se il reddito effettivo [nel calcolo del quale non si tiene conto né del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, né di quello ascritto alle relative pertinenze] supera nel 2024 i 50.000 euro fino a 120.000 euro, e anche se quello proposto dal CPB nello stesso anno è più basso, la detrazione dall’Irpef spettante andrà diminuita di 260 euro se riferita:
- agli oneri la cui detraibilità è stabilita nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali [vi rientrano, ad esempio, gli interessi pagati su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale, le spese per l’istruzione universitaria e la frequenza scolastica, nonché le spese funebri], fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR;
- alle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici, per le quali è prevista la detrazione del 26% [per importi compresi tra 30 e 30.000 euro];
- ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi [per cui è prevista la detrazione del 90%].
Per concludere, è bene rimarcare ancora una volta che – se il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro e inferiore a 240.000 euro – è necessario parametrare ulteriormente le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo [v. Sediva News del 20.01.2020: “L’analisi della Legge di Bilancio 2020 e del decreto collegato”].
(andrea raimondo)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!