Mio figlio si è da poco iscritto all’albo dei farmacisti e vorrei farlo lavorare con me, ma ritengo sia troppo presto per costituire una società, anche perché ho altri due figli uno dei quali – pur senza diventare farmacista – potrebbe avere l’ambizione di gestire la farmacia di famiglia insieme al fratello.
Quindi, per il momento, mi accontento di veder lavorare in farmacia il figlio neo farmacista: sono però indeciso se assumerlo come dipendente o se costituire un’impresa familiare. Cosa mi consigliate?
Nonostante ambedue le soluzioni proposte siano egualmente percorribili, in un caso come questo – essendo per di più Suo figlio un farmacista, anche se iscritto all’Albo solo di recente – la formazione di un’impresa familiare sembra lasciarsi preferire per la maggiore elasticità dell’istituto sul versante strettamente operativo, ma anche per la sua migliore “predisposizione” a favorire la probabile costituzione nei prossimi anni di una società tra voi due.
D’altronde, è vero che ormai non è più richiesto lo status di farmacista, men che meno idoneo, per partecipare a una società titolare di farmacia, ma è uno status che non può evidentemente che giovare sul piano generale alla stessa vita della società, perché – se escludiamo vicende particolari [laddove di un nucleo familiare sia parte, ad esempio, un giovane “nato imprenditore”] – per gestire una farmacia, tanto più se di famiglia, e/o assumerne la titolarità in forma sociale, è preferibile che il paterfamilias possa far conto su due figli farmacisti piuttosto che su uno soltanto.
Comunque, tornando al punto, oltre a evitare “dispersioni” di contributi all’Inps [anche se per la verità sarebbero qui consentite altre tipologie lavorative parimenti poco o nulla onerose da questo punto di vista], e “concentrando” pertanto sull’ENPAF la costituzione del (molto) futuro trattamento pensionistico, il ricorso all’impresa familiare Le permetterebbe di attribuire a Suo figlio/collaboratore familiare una quota di utili d’impresa.
Certo, dovrebbe trattarsi di una quota proporzionale, come noto, “alla quantità e qualità del lavoro prestato” (art. 230 bis c.c.), che è quel che postulano/pretendono l’art. 230bis e l’art. 5 del TUIR [anche se nei fatti è per lo più determinata unilateralmente dal titolare dell’impresa al termine di ogni esercizio annuale e, quando possibile, seguendo le linee più vantaggiose sotto il profilo fiscale], ma si tenga sempre presente – perché può rivelarsi talora molto importante – che civilisticamente, cioè per l’art. 230bis, l’i.f. ha regole diverse da quelle previste fiscalmente dall’art. 5*.
*N.B.: Si ricordi, per fare un esempio, che ai fini tributari gli effetti che derivano dalla costituzione di un’impresa familiare decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di formazione del relativo atto notarile [atto pubblico o scrittura privata autenticata], mentre sul piano civilistico l’i.f. opera sin dalla partecipazione lavorativa di un familiare all’impresa di un altro familiare, come è vero del resto che anche un rapporto di lavoro subordinato ha effetti immediati; inoltre, civilisticamente non c’è quel limite del 49% che sicuramente conoscete.
Senonché, proprio fiscalmente questa determinazione ex post del criterio di riparto degli utili d’impresa è ormai una vicenda – come abbiamo già osservato – sulla quale l’amministrazione finanziaria ha da qualche tempo iniziato a vederci chiaro [almeno tendenzialmente] verificando non più episodicamente la migliore corrispondenza tra la percentuale attribuita e l’effettiva “quantità e qualità del lavoro prestato”, e quindi è il caso di dedicare
a questo aspetto qualche attenzione in più.
Ma, per concludere, ci pare di dover ribadire che – almeno nel Suo caso – l’impresa familiare parrebbe tuttora, come accennato all’inizio, la strada più proficua da intraprendere.
(gustavo bacigalupo)
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