Sono titolare di farmacia e volendone acquistare una seconda ho pensato di costituire una società con mio fratello perché, se non ricordo male, non è possibile per il singolo farmacista essere titolare di più farmacie. Visto che lui non farà nulla se non possedere l’1% delle quote possiamo accordarci per fare in modo che non partecipi né agli utili né alle perdite?

Lei ricorda bene perché – ai sensi dell’art. 112 del Tuls – è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in capo a una sola persona che – almeno fino a quando qualche riforma legislativa non sarà intervenuta anche qui per disporre diversamente – può essere soltanto, è chiaro, un farmacista idoneo.
Quindi, la costituzione di una società diventa nel Suo caso un passaggio obbligato.
Inoltre Lei si propone – quantomeno in via preferenziale – di dar vita a una sas dove naturalmente assumerebbe il ruolo di socio accomandatario, e Suo fratello quello di socio accomandante.
È in questo scenario, infatti, che Lei assumerebbe la veste – ormai dovrebbe essere… arcinoto – di socio illimitatamente responsabile, mentre Suo fratello risponderebbe solo nei limiti del suo apporto, salvo il caso in cui egli si sia/sia stato immesso nella gestione della società o abbia comunque consentito l’inclusione del proprio nome all’interno della ragione sociale [un aspetto cui abbiamo fatto cenno anche qualche giorno fa].
Tuttavia, un accordo che Lo escludesse in toto dalla partecipazione agli utili e/o alle perdite sarebbe nullo perché configurerebbe il c.d. patto leonino, vietato dal nostro ordinamento ai sensi dell’art. 2265 cod. civ., che con tutta evidenza è una norma imperativa e dunque impermeabile a deroghe o modifiche negoziali.
E allora, ove proprio Lei non intenda attribuire a Suo fratello una benché minima partecipazione alla società, tanto varrebbe – anche se non è una soluzione liscia e piana come l’altra – costituire una srl unipersonale [cioè a unico socio], che, al pari della pluripersonale, è anch’essa una società di capitali*, come è vero d’altronde che nel codice civile è differenziata dalle sue “sorelle” solo per alcune particolarità sul piano delle garanzie.


*Ricordando, se pure è ancora necessario, che – secondo l’astratta previsione del comma 1 dell’art. 7 della l. 362/91 – nel testo integrato dal fondamentale comma 157 della l. 124/2017, “sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità delle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata”.


Questo è un tema che abbiamo comunque affrontato più o meno approfonditamente in altre circostanze e perciò qui possiamo probabilmente limitarci a sottolineare che – appunto perché società di capitali – anche le srl unipersonali, stando proprio alla disposizione appena riportata in nota, dovrebbero [usiamo il condizionale per alcune incertezze che sotto vari profili, come abbiamo già avuto occasione di rimarcare, parrebbero tutt’ora plausibili quando l’unico socio sia un farmacista…] ritenersi legittimate ad assumere la titolarità/gestione di farmacie, fermo naturalmente anche per esse il tetto numerico [piuttosto alto…] del 20% degli esercizi “esistenti nel territorio della medesima regione”, introdotto dal comma 158 della stessa “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.

(cesare pizza)

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