[…in questo caso a carico di un Fondo di investimento troppo… disinvolto]
Io il mio socio siamo in trattative per cedere a un Fondo speculativo le intere nostre quote della farmacia. Le trattative con il Fondo sono arrivate, sinceramente, a ridosso della sottoscrizione del contratto preliminare di vendita, perché dopo la nostra firma della Loi il Fondo ha effettuato la due diligence da cui non risulta siano emersi problemi di alcun genere per la società e rischi nascosti per il Fondo.
Stavamo però trattando proprio su alcune particolarità insignificanti del contratto preliminare avendo definito la quasi totalità anche dei dettagli arrivando anche a fissare il luogo e la data per la sottoscrizione. Ma inaspettatamente il Fondo ha deciso di ritirarsi dalla trattativa e io ho quasi la certezza che l’abbia fatto per orientare l’acquisto verso una farmacia ubicata nella stessa mia zona.
Ho possibilità di chiedere un risarcimento del danno anche perché, ed è la verità documentabile, ho rifiutato altre proposte che nel frattempo mi erano arrivate.
Le trattative per l’acquisizione delle quote societarie di una farmacia – ancor più dell’acquisizione della farmacia nella sua interezza e dunque sia come diritto d’esercizio/titolarità che di azienda commerciale sottostante [un’opzione quest’ultima che, per la verità, si rivela sempre meno frequente per ragioni fiscali ma non solo] – sono abbastanza frequentemente elaborate e per ciò stesso complesse.
Qui stiamo dunque in tema di Sale and Purchase Agreement, come viene talora definito, mutuando il vocabolario dal diritto anglosassone, il contratto [preliminare o definitivo] di cessione di partecipazioni societarie per lo più rappresentative nel loro complesso dei poteri di controllo di una società per azioni.
La laboriosità e complessità delle trattative che in alcune circostanze possono caratterizzare anche l’acquisizione, o tentata acquisizione, di quote di una società [di persone o di capitali] titolare di una o più farmacie si rivelano, come è agevole comprendere, proporzionate alla struttura e alla rilevanza economica della società alla quale le partecipazioni oggetto delle trattative afferiscono.
Non è però un fatto straordinario che – spesso anche all’esito di una lunga attività negoziale [che per di più la presenza tra le due parti in campo di un Fondo di investimento rischia talvolta, di per sé, di appesantire oltre ogni ragionevolezza perfino alcune banali schermaglie che sono tipiche di vicende come queste…] – una delle due possa ritirarsi, magari improvvisamente e prima facie senza ragioni percettibili, dalle trattative rinunciando pertanto a concludere e dunque a perfezionare il contratto preliminare di vendita [come sarebbe nel caso di cui ci stiamo occupando] al quale erano evidentemente finalizzate.
Ecco pertanto sorgere il delicato problema – naturalmente al centro di questa breve analisi a quattro mani – della responsabilità precontrattuale della parte recedente, regolato (si fa per dire) dallo stringatissimo ma eloquentissimo art. 1337 del cod.civ., secondo cui “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.
Quindi, eccoci al punto, la violazione di questo precetto – come forse sarà chiaro – postula indefettibilmente che una delle parti non si sia comportata secondo buona fede, cioè con correttezza e lealtà verso l’altra, per ciò stesso diventando imputabile di “culpa in contrahendo”, che, come vedremo meglio, indica la responsabilità di una parte che si sia resa inadempiente agli obblighi che le fanno carico [anche] durate le trattative dirette al perfezionamento di un contratto.
Quanto, in particolare, alla buona fede – il perno dell’intera vicenda, come avrete certamente colto – la giurisprudenza ha individuato specifici obblighi e comportamenti che devono essere osservati, come ad esempio:
- evitare condotte che consapevolmente o intenzionalmente arrechino danno all’altra parte; e/o
- agire con serietà e buona fede, dimostrando una reale intenzione di giungere alla conclusione del contratto.
E inoltre, è sempre il principio di buona fede a imporre a ciascuna parte – durante le trattative negoziali – di informare adeguatamente l’altra su tutte le circostanze rilevanti per l’affare e dunque anche per la sua conclusione.
Certo, la violazione di tale dovere informativo può anche configurare un comportamento [soltanto] reticente, con conseguenze sul piano giuridico anche di grande rilevanza; e però non crediamo possa riguardare, ad esempio, la mera convenienza economica del contratto, differentemente da qualsiasi circostanza che possa invece incidere sul reale ed effettivo valore dell’affare, e a maggior ragione naturalmente sulla validità/efficacia del negozio che si intende perfezionare, o più in generale sulla volontà di concludere il contratto.
E allora, ad esempio, è difficile escludere che faccia carico alla parte comunicare all’altra eventuali:
- cause di invalidità;
- cause di inefficacia;
- situazioni che rendano/possano rendere il contratto privo di utilità [anche se qui sembra più complicato invocare violazioni di doveri informativi, a meno che non si tratti evidentemente di aspetti di utilità oggettiva o simile].
Scendendo ora da questo quadro generale alla fattispecie concreta delineata nel quesito, e volendo trascurare l’aspetto problematico [già da noi esaminato] che presenta di per sé una Loi e una sua acritica sottoscrizione da parte del destinatario, ci pare di dover dire che – superata l’attività di due diligence e le rituali reciproche lettere di intenti, nonché sottoscritti, come del resto spesso è dato vedere, accordi di riservatezza o esclusiva, e raggiunta comunque la fase immediatamente precedente la firma del contratto preliminare con scambi ripetuti di testi ormai per lo più condivisi [al punto da lasciare aperti e ancora irrisolti solo dettagli puramente secondari, e in ogni caso oggettivamente non incidenti sulla fine sostanza della volontà contrattuale, e addirittura di “fissare il luogo e la data per la sottoscrizione”, così in definitiva pervenendo nelle trattative a uno stadio tale da far sorgere nelle parti una ferma e ragionevolissima convinzione circa una positiva conclusione dell’accordo] – non può non considerarsi in violazione dell’obbligo di buona fede, tale quindi da configurare la famosa “responsabilità precontrattuale” con tutte le conseguenze sul piano risarcitorio, il comportamento della parte che si sottragga in extremis alla sottoscrizione senza, per dirla brevemente, “giustificato motivo”.
Ben diversamente, non sembra possa invece configurarsi una piena responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c. a carico della parte che abbia interrotto le trattative in una fase caratterizzata da negoziazioni (ancora) non vincolanti, quando dunque il contenuto dell’accordo sia (ancora) largamente in fieri e comunque suscettibile pressoché di ogni cambiamento e dove perciò non sia (ancora) configurabile un’autentica violazione dell’obbligo di buona fede.
In conclusione, come si è visto, per valutare la sussistenza di responsabilità precontrattuali [e naturalmente anche il loro grado] diventa necessario – caso per caso – esaminare nel concreto, con la massima cura ed esaustività, il livello di avanzamento delle trattative nella singola fattispecie.
Per sintetizzare, la protezione delle parti sul piano giuridico durante negoziazioni lunghe e complesse [come in alcune circostanze si sono rivelate nel settore proprio quelle tra farmacie “indipendenti” e investitori, indipendentemente che si trattasse di fondi speculativi e di investimento oppure di [famiglie di] imprenditori di estrazione e provenienza diversa], diventa un’esigenza primaria quando, particolarmente, l’avvicinamento tra loro abbia reso l’esito dell’affare ragionevolmente certo, generando dunque nell’una come nell’altra un legittimo affidamento circa la conclusione definitiva del contratto.
Qui, pertanto, si può cogliere anche la risposta ai Suoi interrogativi, anche se parrebbe del tutto irrilevante – ai fini, s’intende, della configurabilità di una sua responsabilità precontrattuale – che il Vs interlocutore abbia nei fatti rivolto le sue attenzioni su un’altra farmacia della zona.
(gustavo bacigalupo – aldo montini)
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