Con questa Sediva News diamo conto, aderendo anche alla richiesta delle farmacie assistite, delle “pillole” di maggiore rilevanza, anticipando così in pratica la Rubrica “Normativa, giurisprudenza, ecc.” pubblicata sul n. 709 di “Piazza Pitagora”, in corso di pubblicazione e trasmissione.
- La conversione in Legge del Decreto Rilancio
Legge 17/07/2020, n. 77 (in G.U. 19/05/2020, n. 128)
Il Decreto Rilancio [D.L. 19/05/2020, n. 34] è stato convertito in legge con modificazioni: il provvedimento [ampiamente commentato infra nelle Sediva News] contiene importanti “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- La conversione in Legge anche del Decreto Liquidità
Legge 05/06/2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143)
Stessa sorte per il Decreto Liquidità [D.L. 08/04/2020, n. 23], anch’esso convertito in legge con modificazioni che contengono [nuove] misure messe in campo per favorire l’accesso al credito delle imprese in difficoltà a seguito dell’emergenza da COVID 19 e che dispongono altresì [nuovi] interventi in materia di salute e lavoro e definiscono un [nuovo] calendario di scadenze e/o proroghe dei termini fiscali, amministrativi e processuali.
- Anche il Decreto Cura Italia è legge
Legge 24/04/2020, n.27 (in G.U. 29/04/2020, n. 110/suppl. ord.)
Convertito in legge anche il Cura Italia, che ha inteso – come noto – gestire con la migliore efficacia l’emergenza epidemiologica: la legge di conversione n. 27/20 contiene anche disposizioni di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese. Anche di questo provvedimento ci siamo occupati adeguatamente.
- Non è riassorbibile, anche se non attivata, la sede prelazionata dal Comune
Tar Lazio – sent. 17/06/20 n. 6643
La farmacia istituita in soprannumero con il criterio della distanza, se prelazionata dal Comune, diventa per ciò stesso assimilabile a una sede assegnata, dunque insensibile ai mutamenti demografici che hanno ridotto il quorum.
Essa non è perciò riassorbibile, anche se non aperta, non potendosi ritenere “vacante”, fermo tuttavia il potere discrezionale della Giunta comunale.
- Le “linee guida” della collocazione territoriale delle sedi, sia di vecchia che di nuova istituzione
Consiglio di Stato – sent. 01/06/20 n. 3436
Confermando Tar Lazio Latina 19/02/08 n. 96 e rigettando quindi il ricorso, il CdS ribadisce il principio secondo il quale la scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività, e alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti [N.B.: il corsivo indica un passaggio della sentenza, ancorché ampiamente già “collaudato” nella giurisprudenza precedente, di grande rilevanza pratica ma spesso trascurato sia dai Comuni che dalle altre amministrazioni che partecipano in sede consultiva alle revisioni delle p.o.].
Sotto questo aspetto rilevano in particolare anche le maggiori necessità [se correttamente ed esaustivamente individuate dall’amministrazione procedente] di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all’area del merito amministrativo.
Il ruolo dominante della discrezionalità – anche se non sempre affrontato allo stesso modo dalle sentenze di merito – rende penetrabili dai giudici amministrativi le scelte operate sol quando – come è noto – si sia in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell’illogicità manifesta e della contraddittorietà”.
- Legittima la chiusura di una farmacia per sospensione dall’Albo del titolare
Consiglio di Stato – sent. 18/05/20 n. 3125
È legittimo il provvedimento di chiusura della farmacia a seguito di ispezione straordinaria che ha constatato che il suo titolare, sospeso dall’Albo e agli arresti domiciliari, ha semplicemente comunicato alla Asl il nominativo di un direttore senza specificare i motivi della sostituzione previsti dall’art. 11 della l. 475/68.
Confermata Tar Campania 30.04.2019.
- L’istituzione nella sede della farmacia e la sorte del dispensario
Tar Sicilia – Catania – sent. 04/05/20 n. 0935
A fronte dell’istituzione di una nuova farmacia, la sopravvivenza del dispensario può essere giustificata solo in ipotesi del tutto marginali in cui sussiste una particolare difficoltà di distribuzione del farmaco”.
Inoltre, continua il Tar, al gestore del dispensario non è dovuta l’indennità d’avviamento ex art. 110 del TULLSS.
- Il sequestro del conto corrente cointestato
Corte di Cassazione – Sez. Penale – sent. 01/07/2020, n. 19766
La Suprema Corte, tornando ad occuparsi nuovamente del tema del sequestro del denaro giacente su un conto corrente bancario cointestato, ha precisato che tale tipo di confisca “diretta” non può essere disposto sulla base di meccanismi presuntivi, ma piuttosto a seguito di una verifica – anche solo di tipo indiziario – che il conto sia alimentato soltanto da somme dell’indagato.
- Sul reato di omesso versamento delle ritenute
Corte di Cassazione – Sez. Penale – sent. 16/03/2020, n. 9963
Gli Ermellini hanno sancito che le soglie di punibilità previste dall’art.10-bis, del D.Lgs.n.74/2000 – in forza del quale la soglia di punibilità del reato di omesso versamento di ritenute certificate è passata da 50.000 euro a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta – sono elemento costitutivo di natura oggettiva del reato stesso, e non mera condizione di punibilità.
- La prova della notifica direttamente dal sito web di Poste Italiane
Corte di Cassazione Sez. Penale – sent. 03/02/2020, n. 4485
Le informazioni presenti sul sito web di Poste Italiane sul tracciamento della spedizione delle raccomandate a/r – c.d. servizio di tracking – hanno valore di “documento informatico pubblico” e costituiscono pertanto prova dell’avvenuta [o viceversa della mancata] consegna al destinatario.
- L’onere della prova negli accertamenti bancari
Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 17/03/2020, n. 7371
In caso di accertamento basato su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente dimostrare all’A.f. che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non siano riferibili ad operazioni imponibili, venendosi così a determinare la c.d. “inversione dell’onere della prova.
- I chiarimenti del Fisco sulle disposizioni dei decreti “Cura Italia” e “Liquidità”
Agenzia delle Entrate – Circ. 16/04/2020, n. 10
Agenzia delle Entrate – Circ. 13/04/2020, n. 9
Agenzia delle Entrate – Ris 09/04/2020, n. 18
Agenzia delle Entrate – Circ. 03/04/2020, n. 8
Agenzia delle Entrate – Ris. 31/03/2020, n. 17
Agenzia delle Entrate – Ris. 31/03/2020, n. 16
Agenzia delle Entrate – Circ. 27/03/2020, n. 7
Agenzia delle Entrate – Ris 26/03/2020, n. 15
Agenzia delle Entrate – Circ. 23/03/2020, n. 6
Agenzia delle Entrate – Ris. 21/03/2020, n. 14
Agenzia delle Entrate – Circ. 20/03/2020, n. 5
Agenzia delle Entrate – Circ. 20/03/2020, n. 4
Agenzia delle Entrate – Ris. 20/03/2020, n. 13
Agenzia delle Entrate – Ris. 18/03/2020, n. 12
L’Amministrazione finanziaria, con una lunga serie di interventi di prassi – che si sono susseguiti in rapida successione nell’arco di pochi giorni – ha fornito chiarimenti ed approfondimenti sulle diverse norme e tematiche contenute nei recenti decreti emanati per fronteggiare l’emergenza dovuta al COVID 19.
(stefano lucidi – mauro giovannini)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!