– Questo il parere della Corte Costituzionale –
Il 25 luglio u.s. è stata depositata la sentenza n.148/2024 della Corte Costituzionale, la quale ha concluso per l’incostituzionalità degli artt. 230 bis1 e 230 ter2 cod. civ., perché ritenuti dalla Consulta discriminatori nei confronti del convivente di fatto quando evidentemente egli partecipi all’impresa familiare.
Riportiamo, per una maggiore chiarezza esplicativa, qui di seguito i testi integrali delle due disposizione sopramenzionata.
1 – Art. 230 bis cod. civ.: “Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado; gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’articolo 732. Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.”
2 – Art. 230 ter cod. civ.: “Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato”.
Il Giudice delle Leggi, in particolare, ha ritenuto viziato da illegittimità costituzionale l’art. 230 bis per non annoverare – tra coloro che possono prestare la propria attività nell’impresa familiare [ricorrendone ovviamente i presupposti previsti nella disposizione stessa] – anche il convivente di fatto.
Si ricordi che la convivenza di fatto deve essere comprovata, oltre che dalla “mera” coabitazione, anche da apposita documentazione rilasciata dal Comune di residenza in cui viene certificata la coabitazione di due soggetti maggiori di età e dunque deve essergli riconosciuta la possibilità di lavorare nell’i.f. [sempre però quando ne sussistono le condizioni] e conseguentemente anche il diritto a percepire gli utili derivanti dal lavoro prestato.
Ma qui l’incostituzionalità, attenzione, ha “colpito” anche – come detto in premessa – l’art. 230 ter cod. civ.: è vero che questa è una disposizione che garantisce al convivente una partecipazione agli utili dell’impresa familiare, ma la Corte ha considerato la posizione del “coabitante” meno garantita e tutelata rispetto a quella degli altri familiari o di coloro che sono uniti civilmente.
Si tratta di una pronuncia di indubbia importanza che produrrà effetti rilevanti sia evidentemente sul piano strettamente civilistico, come anche su quello fiscale.
(matteo lucidi)
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