Sono titolare individuale di farmacia e vorrei costituire con mia sorella, anch’essa farmacista e attualmente mia collaboratrice, una snc. Dopo un primo appuntamento con il notaio abbiamo affrontato una serie di punti tra cui quello della durata della società; onestamente ancora non abbiamo un’idea precisa su quanto far durare questa snc. Avete qualche suggerimento, considerando che mia sorella vorrebbe far durare la società per quarant’anni?

Per le società e in particolare per le società di persone, che siano o meno titolari di una o più farmacie, la durata è generalmente un elemento del contratto sociale che, pur non obbligatorio e quindi non richiesto dal codice a pena di nullità, riveste non di meno, anche nel concreto, un’importanza certamente superiore a quella che generalmente le si annette.
Intanto, come si è avuto occasione di rilevare in parecchie Sediva News e anche nel Webinar di giovedì 12 ottobre [dedicato a “La forma societaria: società di persone o società di capitali?”], per le sas e le snc è preferibile per lo più fissare una data “non eccessivamente lunga”, anzi “abbastanza breve” così da permettere ai soci – in prossimità della scadenza del primo periodo di durata – di confermare/rinnovare la loro reciproca affectio societatis prorogando [ad esempio di triennio in triennio, di anno in anno, ecc.] il rapporto sociale tra loro, e dunque la vita della società, non comunicando l’uno agli altri la volontà di far cessare il rapporto alla data originariamente prefissata o a quella derivante dalle eventuali successive proroghe.
Ma, per converso, l’apposizione di una durata “abbastanza breve”, dà agio ai soci – in caso di crisi del rapporto tra loro [gli aspetti e le ragioni che suggeriscano una sua conclusione possono del resto essere … infinite] – di liberarsene provocando lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, fatte salve evidentemente clausole statutarie che prevedano espressamente soluzioni diverse.
Come vedete, ed è qui uno dei profili che diversifica le società di capitali o di persone, per queste ultime – differentemente che per le prime – non vale il principio di libera circolazione delle quote sociali, ma quello della loro incedibilità.
Prendendo dunque come riferimento proprio il Vostro caso [quello cioè di due soci di una snc, che sarebbe l’approdo cui voi perverreste laddove deste concretezza all’ipotesi che state studiando], e tenendo presente che in questa evenienza la cessione, totale o parziale, da parte di uno di voi della propria quota è subordinata in principio al consenso dell’altro socio, è chiaro che – ove Lei intendesse, ad esempio, cedere a titolo oneroso o gratuito  la Sua partecipazione – dovrebbe fatalmente passare per il previo assenso preventivo di Sua sorella.
Ne deriverebbe, ipotizzando un suo diniego, che Lei resterebbe vincolato alla partecipazione alla snc per l’intero periodo di durata del contratto sociale, mentre – in caso di durata “breve”, diciamo dieci o quindici anni – Lei potrà disdire il rapporto contrattuale e procedere quindi secondo quanto si è detto, sempre fatto salvo naturalmente un diverso accordo tra voi.
Infine, in caso di mancata fissazione nel vostro atto costitutivo-statuto di un termine di durata della società [che sarebbe pertanto a tempo indeterminato], dovrebbe ritenersi legittimo l’esercizio del diritto di recesso da parte di ogni socio: nell’ipotesi dei quarant’anni di durata, però, non saremmo in un’ipotesi assimilabile alla durata a tempo indeterminato, e pertanto la data apposta nello statuto di cessazione del rapporto dovrebbe essere rispettata.

(matteo lucidi)

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